IperTesto Unico IperTesto Unico

Regio decreto 30.09.1922, n. 1290

Tabelle degli stipendi, relative norme di carriera per il personale contemplato dalla L. 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, semplificazione dei servizi e riduzione del personale. (G.U. 30.09.1922, n. 230)

Art. 44 -

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti di istruzione superiore e media, nonché agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D.Lvo 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.