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Regio decreto 30.09.1922, n. 1290

Tabelle degli stipendi, relative norme di carriera per il personale contemplato dalla L. 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, semplificazione dei servizi e riduzione del personale. (G.U. 30.09.1922, n. 230)

Art. 43 -

"Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D.Lvo 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

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