Organico docenti

Dino Cristanini (Repertorio 2009)

La dotazione organica del personale docente consiste nel numero di posti assegnati ad una istituzione scolastica per l’erogazione del servizio tecnico di “insegnamento”, in modo da realizzare l’offerta formativa definita secondo quanto previsto dal dPR 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici stabiliti a livello nazionale.

 

Nel 2008 alcuni interventi legislativi hanno avviato rilevanti processi di cambiamento di tali assetti:

  • il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’art. 64, Disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha prescritto l’adozione di misure volte ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, in modo da razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e da conferire una maggiore efficienza ed efficacia al sistema scolastico, nonché la predisposizione di un piano programmatico di interventi per la realizzazione di tale obiettivo, da attuare mediante regolamenti con i quali provvedere alla revisione degli attuali assetti del sistema scolastico;

  • il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, all’art. 4 ha stabilito che nei regolamenti previsti dall’art. 64 del citato decreto legge 112/2008 sia previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionamenti con un orario di 24 ore settimanali, tenendo comunque conto delle esigenze, correlate alle domande delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola.

 

Il piano programmatico previsto dall’art. 64 del decreto legge n. 112/2008, ha previsto tre macro-aree di intervento:

  • revisione degli ordinamenti scolastici;

  • riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi serali;

  • razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nelle scuole.

 

Dopo che le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso i prescritti pareri in data 27 novembre 2008 (VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera) e in data 3 dicembre 2008 (VII Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato), è stato avviato l’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti. In data 18 dicembre 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura gli schemi di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola e sulla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, e ha avviato l’esame degli schemi di regolamento concernenti la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e il riordino degli istituti tecnici. Un altro regolamento è atteso per il riordino degli istituti professionali, unitamente a provvedimenti per la revisione dei criteri e dei parametri che presiedono alla determinazione degli organici del personale ata e per la ridefinizione delle classi di concorso del personale docente della scuola secondaria.

Completa il quadro, al momento, il decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, che all’art. 3, Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, stabilisce che il dimensionamento delle istituzioni scolastiche deve essere effettuato per l’anno scolastico 2009-2010 secondo i parametri fissati dall’art. 2 del D.P.R. 233/1998,mentre per quanto riguarda i punti di erogazione del servizio (ossia i plessi di scuola dell’infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore) si prevede che per gli aa.ss. 2010-2011 e 2011-2012 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovano la stipula di un’intesa in sede di conferenza unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica, da realizzare anche mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

Per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola ha fissato i seguenti parametri:

a) i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 30 bambini;

b) i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;

c) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, di norma, in presenza di almeno 45 alunni;

d) negli istituti di istruzione secondaria di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni per ogni classe, con la previsione del funzionamento del corso intero;

e) per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, i parametri di cui alle lettere da a) a d) sono suscettibili, con adeguate motivazioni, di ulteriori diminuzioni, nell’ambito dell’ azione di revisione della rete scolastica. Tali motivazioni sono prioritariamente riferite all’esigenza di assicurare la piena fruizione del diritto allo studio, nel rispetto degli obiettivi di riorganizzazione della rete scolastica.

 

Vediamo ora l’impatto di questo complesso di norme e dei processi da esse attivati sui quattro profili di rilievo che caratterizzano il tema dell’organico del personale docente: modalità e criteri per la determinazione del numero e della tipologia di posti da assegnare a ciascun istituto (organico di diritto); adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto; gestione dei posti a livello d’istituto; assegnazione dei docenti ai posti.

 

La determinazione dell’organico d’istituto

La determinazione del numero dei posti assegnati a ciascuna istituzione ha le caratteristiche di un provvedimento amministrativo “a formazione progressiva”.

La prima fase del procedimento riguarda la definizione della consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale. A tal proposito lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola all’art. 4, commi 2 e 3, stabilisce:

2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

a) alla previsione dell’entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili;

b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;

c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socio-economiche e di disagio delle diverse realtà;

d) all’articolazione dell’offerta formativa;

e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi;

f) alle caratteristiche dell’edilizia scolastica.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l’osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell’istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.

La seconda fase del procedimento di determinazione dell’organico consiste nella ripartizione dell’or­ganico nazionale a livello regionale. Recita lo schema di regolamento, all’art. 4, comma 4:

4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le Regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata, dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.

Tale disposizione va combinata con quanto stabilito dalla legge 448/2001 (art. 22, comma 2) che ha così disciplinato questa fase: Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 (criteri per la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome – n.d.a.) e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale. In genere, poiché l’iter procedimentale necessario per l’emanazione del predetto decreto richiede un certo tempo, il MIUR, al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico, ha sinora fornito per tempo agli Uffici scolastici regionali le istruzioni per la determinazione degli organici, accompagnandole con lo schema di decreto interministeriale e riservandosi di comunicare le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte degli organi citati dalla legge; per l’a.s. 2008-2009 le predette istruzioni sono state diramate con la C.M. n. 19 dell’ 1 febbraio 2008; il decreto e la circolare per l’a.s. 2009-2010 dovranno tener conto del nuovo quadro normativo.

La terza fase del procedimento concerne la ripartizione dei posti a livello provinciale. Lo schema di regolamento dispone, all’art. 4, comma 5:

5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa e l’attribuzione delle risorse. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono.

Rispetto alle disposizioni del passato si rileva l’esplicito invito alla collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali per integrare efficacemente le rispettive attribuzioni di competenza: da una parte la programmazione della rete scolastica e dall’altra la determinazione degli organici. A tal proposito occorre sempre ricordare che nel 2004 è intervenuta su questa materia la sentenza n. 13 della Corte costituzionale che, a seguito di ricorso della Regione Emilia Romagna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 3, della legge 448/2001, nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche, sia pure nell’ambito di principi organizzativi generali fissati dallo Stato (atteso che quella degli organici del personale docente è questione iscrivibile nella materia “istruzione”, oggetto di potestà legislativa concorrente). La sentenza ricorda che già con l’art. 138 del d.lgs. n. 112/1998, alle Regioni era stata conferita, nella forma della competenza delegata, una funzione in materia di “programmazione della rete scolastica” e che nel nuovo quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V, la materia istruzione (fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente, mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione”. Argomenta in proposito la sentenza: “Una volta attribuita l’istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall’art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principi organizzativi che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina”. In conclusione, la determinazione degli organici d’istituto continuerà ad essere effettuata dall’amministrazione scolastica regionale, onde evitare “soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche… fino a quando le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale”. Resta dunque da vedere quando le singole Regioni, semmai anche in maniera differenziata tra di loro (la potestà legislativa può da ciascuna essere esercitata in tempi diversi) si doteranno dei necessari strumenti idonei appunto a “svolgere”, secondo una propria disciplina di dettaglio, i principi organizzativi generali stabiliti dallo Stato. I due documenti approvati rispettivamente in data 12 luglio 2006 e 14 dicembre 2006 dalla Conferenza delle regioni e Province autonome, hanno individuato la data del 1 settembre 2009 quale termine finale entro il quale le Regioni dovranno aver completato la predisposizione delle condizioni di esercizio delle funzioni loro attribuite dal Titolo V della Costituzione, nel corso del 2007 e del 2008 sono proseguiti gli incontri tra Stato e Regioni per l’attuazione del predetto Titolo V, il 13 ottobre 2008 è stato approvata dai Presidenti delle Regioni e inviata ai Ministri competenti una bozza di accordo tra Stato, Regioni e Province autonome in materia di Istruzione.

Tornando alla procedura sinora seguita, occorre ricordare che i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, nella ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza: informano le OO.SS. firmatarie del ccnl di comparto circa i criteri per la definizione e la distribuzione degli organici nonché sui dati generali sullo stato dell’occupazione degli organici e di utilizzazione del personale; possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione; possono accantonare posti per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità o per sostenere la prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale; infine, rispetto alle proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono, normalmente mediante gli Uffici scolastici provinciali, a verifiche e riscontri e alla eventuale attivazione di interventi modificativi, dando comunicazione alle istituzioni scolastiche e al Sistema informativo dei dati definitivi.

La quarta fase concerne la determinazione delle dotazioni organiche delle singole istituzioni scolastiche. A tal proposito occorre tener conto sia dei criteri riguardanti tutti gli ordini e gradi di scuola sia della revisione degli assetti ordinamentali, che comporta nuovi parametri per il calcolo dei posti da attribuire.

 

Criteri e parametri comuni ai diversi gradi di scuola

Un criterio generale riguarda la costituzione delle classi iniziali di ciclo delle scuole di ogni ordine e grado, che vanno costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti; solo successivamente si può procedere all’assegnazione degli alunni alle classi sulla base delle scelte diverse eventualmente effettuate: orario complessivo nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; indirizzi, corsi di studio, sperimentazioni passate a ordinamento nelle scuole secondarie superiori, ad eccezione degli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di tipo diverso.

Un parametro valido per tutte le scuole riguarda la costituzione delle classi iniziali che accolgono alunni con disabilità. Di norma esse sono costituite, ribadisce lo schema di regolamento più volte citato riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dal DM n. 141 del 3 giugno 1999, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola” (art.7, comma2). Il comma 3 però richiama il limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e precisa che “le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2”.

Le dotazioni organiche dei posti di sostegno continuano ad essere definite ai sensi dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Il comma 413 ha stabilito che a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 il numero dei posti degli insegnanti di sostegno non potrà superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006-2007 (quindi in pratica un posto di sostegno ogni quattro classi), in modo comunque da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. Il comma 414 dell’articolo 2 ha previsto inoltre che nell’arco di un triennio la dotazione organica di diritto relativa ai posti di sostegno sia progressivamente rideterminata, in modo da raggiungere una percentuale del 70% rispetto all’organico complessivo di tali posti comprendente anche quelli attivati in deroga; ciò dovrebbe comportare il contenimento del cambiamento degli insegnanti da un anno all’altro. E’ stata infine soppressa la norma, risalente alla legge 449/1997, che obbligava ad assegnare i posti di sostegno istituiti in deroga a docenti assunti con contratto a tempo determinato. Ai fini dell’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell’art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: accertamento collegiale della patologia in base alle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della medesima; redazione della diagnosi funzionale a cura dell’unità multidisciplinare prevista dall’art. 3, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Una particolare tipologia è quella delle classi funzionamenti presso gli ospedali e gli istituti di cura; per la scuola primaria e secondaria di primo grado esse sono previste dall’art. 12, comma 9, della legge n. 104/1992per la scuola secondaria superiore la norma di riferimento è il di 28 novembre 2001, n. 168.

Infine le classi e i corsi per l’istruzione degli adulti: lo schema di regolamento stabilisce che per la loro formazione si tiene conto non degli iscritti, ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonchè di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al dm n. 139/2007.

 

Criteri e parametri specifici per i diversi gradi di scuola

- Scuola dell’infanzia – Lo schema di regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico reintroduce l’istituto dell’anticipo, a suo tempo introdotto dal d.lgs. 59/2004 e successivamente abrogato dalla legge finanziaria 2007: Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Ai fini di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

a) disponibilità dei posti,

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa,

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.”

Le sezioni devono essere costituite di norma con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, fatti salvi i diversi parametri previsti nel caso di presenza di alunni con disabilità. Però, qualora non fosse possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, il limite massimo del numero degli alunni per sezione potrà essere elevato a 29. Per l’a.s. 2009-2010, tuttavia, continuano a valere i limiti massimi di 25 e 28 stabiliti dal dm 331/1998.

L’orario di funzionamento rimane più o meno quello definito dal d.lgs. 59/2004, con la variante che torna ad essere espresso in ore settimanali: L’orario tipo di funzionamento della scuola dell’infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Si conferma altresì la possibilità, prevista dalle norme vigenti, che le famiglie chiedano un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.” Negli schemi di regolamento si precisa che la formazione delle sezioni va effettuata in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini a seconda degli eventuali diversi orari di frequenza richiesti dalle famiglie. In altre parole, se in alcune scuole plurisezionali venisse richiesto da un numero consistente di famiglie il solo orario antimeridiano, i bambini che seguono quel modello orario dovranno essere inseriti in una o più sezioni funzionanti a 25 ore settimanali, e a queste sezioni sarà assegnato un unico posto docente ciascuna.

Infine le disposizioni per l’ampliamento dei servizi per la prima infanzia:

  • le sezioni nella scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, potranno accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni; l’inserimento di tali bambini dovrà avvenire sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non potrà dar luogo a sdoppiamenti di sezioni;

  • sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è prevista la possibilità, previo accordo con gli Enti locali, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all’attivazione delle “sezioni primavera”, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l’istituto degli anticipi.

 

- Scuola primaria – E’ il grado di scuola maggiormente investito, per ora, dalle novità ordinamentali. Alla scuola primaria, stabilisce lo schema di regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, si iscrivono in via ordinaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre e, su richiesta delle famiglie, quelli che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,

Lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola a sua volta prescrive che nella scuola primaria le classi sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Sono ovviamente fatti salvi i diversi parametri previsti nel caso di presenza di alunni con disabilità, e, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, il limite minimo per la costituzione di una classe è abbassato a 10 alunni. Per le pluriclassi i limiti minimo e massimo di alunni sono determinati rispettivamente nel numero di 8 e 18. Anche in questo caso per l’a.s. 2009-2010 continuano a valere i limiti massimi di 25 per le classi normali e di 12 per le pluriclassi stabiliti dal dm 331/1998.

Tornando allo schema di regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, esso stabilisce che, a regime, Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico o prevalente che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, sino a 30; è previsto altresì il modello delle 40 ore corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni… tengono conto delle specifiche richieste delle famiglie.”

Per l’a.s. 2009-2010 tale assetto riguarderà solamente le classi prime, mentre nelle classi successive alla prima i rimanenti tre modelli funzioneranno nel modo seguente:

a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;

b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’a.s. 2008/2009;

c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’a.s. 2008/2009.”

Per quanto riguarda il tempo pieno ulteriori posti potranno essere attivati sulla base delle economie che saranno realizzate con l’applicazione del nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, nonché con “le maggiori disponibilità di orario rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno”, una espressione che sembra riferirsi alle ore di compresenza.

Nel modello a 24 ore l’insegnamento è affidato al docente unico o prevalente, salvo il caso in cui questi non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica e tali insegnamenti debbano essere affidati a docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti. Nel modello a tempo pieno è confermata l’assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Una disposizione del regolamento che apre prospettive le cui implicazioni saranno più chiare in futuro è quella secondo cui con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell’ambito dell’istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l’insegnamento di musica e pratica musicale.

La dotazione organica d’istituto sarà determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche, l’integrazione degli alunni disabili, il funzionamento delle classi a tempo pieno, integrato, ove necessario, con le ore occorrenti per l’ insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica.

Lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola stabilisce che l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati, e che gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, della durata di 150/200 ore nel primo anno, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. Tali docenti, dopo il primo anno di formazione, saranno impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e saranno assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico 2011/2012, saranno utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti specialisti di scuola primaria esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente ccnl.

In concreto, l’insieme delle disposizioni contenute nello schema di regolamento prospetta una assegnazione di posti commisurata non più solo alla classe, ma anche al tempo scuola da erogare, fatto salvo il modello a tempo pieno nel quale continua ad essere prevista l’assegnazione di due posti per ciascuna classe, unitamente alla eliminazione delle sovrapposizioni nelle presenze dei docenti, le cosiddette compresenze. Ulteriori chiarimenti potranno venire dall’atto di indirizzo del Ministro nel quale dovranno essere individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici e organizzativi agli obiettivi previsti dal regolamento.

 

- Scuola secondaria di primo grado – Lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola stabilisce che le classi prime sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 27, elevabile fino a 28 qualora residuino resti. Tuttavia si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non superi le 30 unità, fatti salvi i diversi parametri previsti nel caso di presenza di alunni con disabilità. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, il limite minimo per la costituzione di una classe è abbassato a 10 alunni e il limite massimo per le pluriclassi è determinato nel numero di 18. Per l’a.s. 2009-2010 continuano a valere per le classi normali il limite massimo di 25, elevabile di una o due unità nel caso di iscrizioni in eccedenza, stabilito dal dm 331/1998. Le classi seconde e terze potranno continuare a essere costituite in numero pari a quello degli anni precedenti solo se la media degli alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità; diversamente si deve procedere alla ricomposizione.

Per quanto riguarda il tempo scuola, lo schema di regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, prevede tre possibili modelli: l’orario normale di 30 ore settimanali; il tempo prolungato con un monte ore di 36 settimanali elevabili a 40 e comprensivo anche del tempo dedicato alla mensa, attivabile nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e del numero dei posti autorizzati per l’a.s. 2008-2009, eventualmente incrementabili in base alle economie realizzate; i corsi a indirizzo musicale. Infine, lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola prevede anche l’attivazione del disposto di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 226/2005, secondo il quale l’insegnamento della lingua inglese può essere potenziato, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le competenze disponibili nell’organico, utilizzando anche le ore attribuite alla seconda lingua comunitaria.

 

- Scuola secondaria superiore – Secondo quanto comunicato dal MIUR, l’applicazione dei regolamenti in via di definizione concernenti la revisione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici avverrà a partire dall’ a.s. 2010-2011, mentre nel prossimo a.s. 2009-2010 si proseguirà con l’avvio di corsi improntati agli ordinamenti attualmente vigenti. Negli istituti professionali proseguirà, coinvolgendo anche le classi terze, la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali avviata con il D.M. n. 41 del 25 maggio 2007 in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art.1, comma 605, lettera f).

Lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola stabilisce nuovi parametri per la formazione delle classi, sempre precisando, come per gli altri gradi di scuola, che limitatamente all’anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’art. 15 del D.M. 25 luglio 1998, n. 331 e successive variazioni e integrazioni (almeno 25 alunni per classe, distribuzione delle eventuali iscrizioni eccedenti tra le varie classi senza superare il limite di 28, costituzione di un‘unica classe quando il numero delle iscrizioni è inferiore a 30). I nuovi parametri, che dovrebbero entrare in vigore a partire dall’a.s. 2010-2011, sono i seguenti: le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi; gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.

Gli altri criteri e parametri stabiliti dallo schema di regolamento sono:

- le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25;

- fermo restando quanto sopra previsto, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità;

- le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi;

- le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’ anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni;

- le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso; queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

 

L’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto

La formazione delle classi, il cui numero costituisce il parametro fondamentale, anche se non l’unico, per la determinazione delle dotazioni organiche delle singole istituzioni scolastiche, deve basarsi su dati oggettivi e su previsioni attendibili e di carattere duraturo rispetto all’intero sviluppo dei corsi, al fine di evitare eccessivi scostamenti rispetto alla situazione di diritto.

Il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni in Legge 20 agosto 2001, n. 333, ha attribuito ai dirigenti scolastici la competenza a disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi, indispensabili per far fronte ad esigenze non previste e prevedibili al momento della determinazione dell’organico di diritto. La legge finanziaria 2008 ha poi integrato tale disposizione, nel senso che gli incrementi del numero delle classi nell’organico di fatto possono essere disposti dai dirigenti scolastici solamente previa autorizzazione del Direttore generale regionale.

Ora lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola ribadisce che i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. Si conferma anche che, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola.

Altre disposizioni da richiamare sono le seguenti:

  • le proposte di variazione sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al Direttore generale regionale e agli Uffici scolastici provinciali di riferimento per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli (la circolare ministeriale n. 45/2006 prevedeva anche un accurato esame e una attenta analisi anche della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti);

  • anche l’istituzione di posti di sostegno in deroga è autorizzata dal Direttore generale regionale, che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all’art. 3 della L 104/1992.

  • gli sdoppiamenti e le istituzioni di nuove classi non sono ammessi dopo l’inizio dell’anno scolastico;

  • nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, i dirigenti scolastici procedono all’accorpamento delle classi (L. 268/2002, art. 2).

 

La gestione dei posti a livello d’istituto e l’assegnazione dei docenti ai posti

Secondo l’art. 5, comma 4, del dPR 18 giugno 1998, n. 233 “Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organici collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere”.

Riguardo al primo aspetto, la gestione dei posti, occorre richiamare la norma contenuta nell’art. 5 del dPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia della istituzioni scolastiche), secondo cui le istituzioni scolastiche adottano… ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. Le fondamentali competenze in materia sono state sinora così determinate: il Consiglio di Circolo/Istituto formula gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione, adotta il Piano dell’Offerta Formativa (art. 3, dPR 275/1999), adotta il regolamento interno, indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’adattamento delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali (art. 10, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297); il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (art. 3, dPR 275/1999), ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto, formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e per la formulazione dell’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche (art. 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297); il dirigente scolastico ha la competenza gestionale finalizzata all’attua­zione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 25, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici costituiscono, ai sensi dell’art. 6 del vigente ccnl 2006-2009, oggetto di informazione preventiva nell’ambito delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.

Lo schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre 2008 dispone espressamente l’abrogazione del comma 72 dell’art.1 della legge n. 662/1996, riguardante l’organico funzionale di circolo. Resta dunque da vedere se i posti di personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria d’ora in poi saranno incardinati sempre sull’istituto o invece sui singoli plessi, visto che nello schema di regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico si utilizza l’espressione “dotazione organica d’istituto”.

Per quanto concerne l’utilizzazione del personale, ancora una volta il principio generale contenuto nell’art. 5 del dPR 275/1999, stabilisce che l’autonomia organizzativa si applica anche all’impiego dei docenti. Riguardo alle competenze, secondo il citato art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ma l’art.6 del ccnl 2006-2009 colloca tra le materie di contrattazione integrativa d’istituto le “modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa” e i “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente … alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica”, nonché i “ritorni pomeridiani”, unitamente ai “criteri di individuazione e alle modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni”.

 

Riferimenti normativi: legge 05.02.1992, n.104; d.lgs. 16.04.1994, n.297; legge 27.12.1997, n. 449; d.P.R. 18.06.1998, n. 233; dm 24.07.1998, n. 331; d.P.R. 08.03. 1999, n. 275; dm 03.06.1999, n. 141; d.lgs. 30.03.2001, n.165; di 28.12. 2001, n. 168 legge 20.08.2001, n.333; legge 28.12.2001, n. 448, art.22,comma 1; legge 22.11.2002, n. 268; legge 28 dicembre 2001, n.448, art.22; sent. Corte cost. n. 13/2004; legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, commi 101-103-127-128-130; d.lgs. 17.10.2005, n.226; ccni 06.06.2006; legge 12.07.2006, n.228, art.1,comma 7; legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 605-622-630; c.m. 13.02.2007, n.19; legge 02.04.2007, n.40; dm 25.05.2007, n.41; cm 12.06.2007, n. 51; dm 22.08.2007, n.139; legge 29.11.2007, n.222; cm 14.12. 2007, n. 110; ccnl 2006-2009; legge 24.12.2007,n. 244 art. 2, commi da 411 a 425; decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, art.64; decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169; decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189; schemi di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola e sulla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, approvati in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 18.12.2008.