SOGGETTI COSTITUZIONALI E A RIVELANZA COSTITUZIONALE

Gli organi costituzionali sono quegli organi che partecipano alla funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione ed una modifica degli stessi porta all’emanazione di norme costituzionali. Nicoletta Casale

Gli organi costituzionali

sono quegli organi che partecipano alla funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione ed una modifica degli stessi porta all’emanazione di norme costituzionali.

Essi sono:

  • il Presidente della Repubblica
  • il Parlamento, composto da Camera dei Deputati e Senato,
  • il Presidente del Consiglio dei Ministri
  • l’intero Governo,
  • l’organismo della Magistratura,
  • gli Enti territoriali autonomi. 

Gli organi di rilievo costituzionale

Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quelli che, pur non partecipando alla funzione politica, né essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono elencati, ma non direttamente disciplinati dalla Costituzione, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina della loro organizzazione, struttura ed attività. Essi sono:

  • il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)
  • il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti
  • il Consiglio Superiore della Magistratura
  • il Consiglio Supremo di Difesa. 

La struttura statale, ha vari compiti nei confronti del gruppo sociale, del popolo che ha eletto il suo Governo. Questi compiti possono essere riassunti in tre funzioni fondamentali. 

a. La funzione legislativa: attraverso le leggi lo Stato definisce le regole per il raggiungimento dei fini da parte del gruppo sociale. 

b. La funzione amministrativa (o esecutiva): attraverso gli organi amministrativi lo Stato cura gli interessi dei cittadini nei campi dove il singolo componente della comunità o gruppi privati non avrebbero i mezzi e l'organizzazione per ottenere i risultati migliori (secondo il principio di sussidiarietà). Nella funzione amministrativa lo Stato si comporta come soggetto pubblico, con capacità giuridiche diverse rispetto ai singoli soggetti privati. Le funzioni amministrative più importanti sono:

  • la Difesa del territorio,
  • la Pubblica Sicurezza interna,
  • la Sanità pubblica,
  • l'educazione,
  • l'organizzazione del territorio,
  • l'Ambiente. 

c. La funzione giudiziaria: attraverso essa lo Stato risolve i conflitti d'interesse tra i propri cittadini, le questioni riguardo i diritti, i conflitti tra lo Stato stesso ed i cittadini che si ritengono lesi dall'azione pubblica in un loro diritto soggettivo od interesse legittimo.

Inoltre, lo Stato determina le pene per chi commette infrazioni alle sue regole. Tali infrazioni possono essere contro regole (leggi) penali, o contro regole (leggi) amministrative. La gravità dell'infrazione determina l'entità della pena.  

Queste tre funzioni si dividono tra più organismi (che quindi controllano democraticamente il potere dell'altro perché non scada nell'arbitrio) che hanno il potere di organizzare e di rendere effettiva tale funzione. In Italia:

  • la funzione legislativa si divide tra il Parlamento e il Governo, mentre a livello regionale è detenuta dal Consiglio Regionale;
  • la funzione amministrativa è gestita a livello di Governo secondo l'organizzazione dei Ministeri;

la funzione giudiziaria è garantita attraverso l'opera della Magistratura.  

Il Presidente della Repubblica

Nel nostro sistema, che è un sistema parlamentare, il Presidente della Repubblica costituisce un potere neutro apolitico e imparziale che esercita funzioni di garanzia e di controllo sugli organi di indirizzo politico al di sopra delle tre funzioni tradizionali (legislativa, esecutiva, giudiziaria), con il fine di equilibrare il sistema senza svolgere funzioni attive di governo e di indirizzo politico.

Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione e, come tale, vigila sull'osservanza delle norme in essa contenute.

Egli è altresì arbitro tra i partiti, costituendo il punto di unione di tutte le forze politiche nazionali: ciò trova conferma nell'art. 87 Cost. che qualifica il Presidente della Repubblica come Capo dello Stato italiano e rappresentante della unità nazionale.

II Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato); l'elezione avviene a scrutinio segreto ed è necessaria una maggioranza di due terzi dell'assemblea nei primi tre scrutini mentre in quelli successivi è sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83 Cost.).

Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, che sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non appartenga, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia (XIII disp. finale Cost.).

A norma dell'art. 84 Cost. l'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica; la durata della carica è di sette anni, che decorrono dalla data del giuramento. In caso di impedimento le funzioni del Presidente della Repubblica vengono assunte dal Presidente del Senato. 

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono: 

  • in qualità di garante della Costituzione interviene sul Potere legislativo, e pertanto:
  • ratifica i trattati internazionali;
  • può sciogliere le Camere;
  • può inviare messaggi alle Camere;
  • nomina 5 Senatori a vita;
  • autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo;
  • promulga (o rinvia) le leggi;
  • scioglie i consigli comunali, provinciali e regionali su proposta del Governo;
  • indice il referendum;

indice le elezioni. 

·          sul potere esecutivo:

  • nomina il Governo;
  • nomina i funzionari di grado più alto;
  • dichiara lo Stato di guerra, comanda le forze armate, presiede il Consiglio Supremo di difesa;
  • conferisce la cittadinanza;
  • conferisce le onorificenze;
  • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

 

·            sul potere giudiziario:

  • presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
  • nomina 5 giudici della Corte Costituzionale  

·          In qualità di rappresentante dell'unità nazionale:

  • rappresenta lo Stato;-
  • gode del potere di esternazione;
  • può concedere la grazia.

 L'art. 89 Cost. prevede il c.d. istituto della "controfirma ministeriale disponendo che "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità". Il Governo (di cui i ministri fanno parte) viene così ad essere l’unico responsabile politico di tali atti nei confronti del Parlamento

La cessazione dall'ufficio di Presidente può avvenire per morte, fine del settennato, dimissioni (atto personalissimo che non richiede controfirma ministeriale). Le dimissioni una volta presentate, sono irrevocabili, non possono essere sottoposte a termini o a condizione, ed hanno efficacia dal momento della comunicazione al Parlamento, indipendentemente dall'accettazione di quest'ultimo. Altre cause di cessazione sono:

  •  l'impedimento permanente
  •  la destituzione a seguito della condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione, ad opera della Corte Costituzionale.

II Parlamento, nella composizione prescritta, viene riunito dal Presidente della Camera, trenta giorni prima che scada il termine dei sette anni per il Presidente in carica. 

La Corte costituzionale

È l'organo che svolge funzioni di controllo e garanzia della rispondenza delle leggi ai principi dell'ordinamento costituzionale.

La Corte costituzionale si compone di 15 giudici, nominati per 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dalle Magistrature (ordinarie, amministrative, contabili), tra professori, avvocati e magistrati. I Giudici restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili; tra di essi viene eletto il Presidente che ha un mandato di 3 anni. II Presidente e i Giudici nell'esercizio delle loro funzioni sono aiutati da assistenti di studio.

Svolge in forma giurisdizionale i seguenti compiti:

  • controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge in via incidentale (su iniziativa di un giudice nel corso di un processo) e in via principale (su ricorso dello Stato avverso leggi delle Regioni e su ricorso di una Regione, avverso leggi dello Stato o di altra Regione);
  • risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, e fra le Regioni;
  • giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;
  • giudizio sulle accuse per alto tradimento o per attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica. 

Il Parlamento

Il Parlamento è l'organo costituzionale custode della rappresentanza cosiddetta politica. poiché viene eletto dal corpo elettorale nella sua interezza, senza alcuna esclusione dal diritto di voto per motivi economici, sociali, ecc.; questo carattere comporta che il Parlamento riproduca i diversi orientamenti politici dell'elettorato.

Ricordiamo che la Camera è elettiva nella sua completezza, il Senato lo è per la quasi totalità: infatti il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per alti meriti nel campo sociale, artistico e letterario; inoltre sono designati dalla stessa Costituzione gli ex presidenti della Repubblica che, salvo rinuncia, sono senatori di diritto e a vita.

Il sistema bicamerale dello Stato italiano è strutturato su basi paritarie: per quasi tutte le tipologie di leggi è infatti necessaria l'approvazione dello stesso testo da parte di entrambe le Camere.

La Camera dei deputati è formata da 630 membri, il Senato della Repubblica da 315 più 5 senatori di diritto e a vita. È richiesta l'età di 18 anni per il diritto di votare per la Camera, di 25 per votare per il Senato. Sono eleggibili i cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età per la Camera, quelli che hanno compiuto il quarantesimo per il Senato.

II nostro sistema parlamentare è ispirato al principio del bicameralismo perfetto, cioè le due Camere hanno funzioni simili.  

II Parlamento ha funzioni:

  • legislative: ad esso spetta il potere di esprimere la volontà politica del Paese in norme giuridiche aventi valore di legge;
  • di controllo politico: esercita il controllo sul potere esecutivo, cioè sul Governo e sugli organi da esso dipendenti; il Governo, per potere svolgere le sue funzioni, deve godere della fiducia delle Camere;

Per quanto concerne la funzione politica, oltre gli atti ispettivi, che si caratterizzano per il fatto di essere diretti a conoscere e valutare l'attività del governo, particolare rilevanza assumono quegli atti che tendono, invece, a condizionarne l'attività, denominati di indirizzo politico. Consistono:

1.    negli atti di direttiva in senso stretto, generalmente contenuti in appositi ordini del giorno, mozioni (semplici), risoluzioni e raccomandazioni, con i quali le Camere rispettivamente invitano o sollecitano il governo ad assumere un determinato atteggiamento politico;

2.    nelle mozioni di fiducia e di sfiducia, con le quali si verifica il rapporto fiduciario fra Parlamento e governo, e dirette ad approvare l'indirizzo politico del governo in carica (mozione di fiducia), causare l'obbligo di dimissioni del governo (mozione di sfiducia) o  di messa in stato d'accusa del Presidente della repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.).

Le Camere, che di regola svolgono le proprie attività separatamente, deliberano in seduta comune nei casi tassativamente indicati dalla Costituzione: elezione del Presidente della Repubblica e sua messa in stato d'accusa (art. 83 e 90 Cost.), elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.), elezione di 1/3 dei giudici costituzionali (art. 135 Cost.), compilazione dell'elenco dei cittadini tra cui sorteggiare i giudici aggregati che devono intervenire nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica. 

Il Governo

È quel complesso di organi cui è affidata la funzione d'individuare e tradurre in concreti programmi d'azione l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale (prima) e dal Parlamento (poi) e di curare l'attuazione di tali programmi in tutti i modi in cui essa sia configurabile.

II Governo, è un organo complesso, in quanto costituito al suo interno da più organi con competenze autonome. Alcuni di tali organi sono espressamente previsti dalla Costituzione (Consiglio dei Ministri, Ministri, Presidente del Consiglio), altri, invece non lo sono e sono disciplinati da legge ordinaria.

Il Governo ha funzioni:

  • esecutive (o amministrative lato senso): in quanto è al vertice del potere esecutivo, e ai singoli ministeri fanno capo tutti i settori amministrativi dello Stato; inoltre spetta al Governo la cd. funzione di "alta amministrazione”;
  • legislative: esso, infatti, può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge ex art. 76 e 77 Cost. (decreti legislativi e decreti legge);
  • politiche: in quanto partecipa della direzione politica del paese, nell'ambito dell'indirizzo indicato dalla maggioranza parlamentare;
  • di controllo: tale funzione viene esercitata sull'attività di tutti gli organi amministrativi centrali anche se adesso con minor incisività che in passato. 

Il Presidente del Consiglio

La figura del Presidente del Consiglio è di grande importanza in quanto ad esso è affidata la funzione di coordinare e dirigere l'attività del Consiglio dei Ministri.

È nominato dal Presidente della Repubblica in seguito ad una particolare procedura che consiste in una serie di consultazioni con i segretari dei partiti e i presidenti delle Camere al termine della quale viene conferito l’incarico governativo. II Presidente del Consiglio a sua volta forma il Governo, nominando i Ministri e stendendo il programma di Governo.

La sua posizione giuridica rispetto ai Ministri è di supremazia poiché egli li sceglie come suoi collaboratori e ne propone la nomina al Presidente della repubblica, ne dirige e ne vigila l'attività, ed è responsabile per tutti gli atti posti in essere dal Gabinetto.

La Legge 400/1988 ha rafforzato la figura del Presidente del Consiglio, non solo potenziandone le funzioni di indirizzo e coordinamento ma conferendogli anche la facoltà di sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politico-amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri.

Inoltre il Presidente del Consiglio:

  • convoca e presiede il Consiglio dei Ministri;
  • presiede quasi tutti i Comitati interministeriali;
  • dirige l'ufficio della Presidenza del Consiglio;
  • esercita, tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge;
  • può avvalersi dei servizi di sicurezza. 

I Ministri

I ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non appartenenti alle Camere. Essi svolgono funzione politica, in quanto partecipano collegialmente all'indirizzo politico del governo, e amministrativa, perché sono posti a capo dei singoli ministeri. I ministri in particolare svolgono le seguenti funzioni costituzionali:

  • l'esercizio dell'iniziativa legislativa mediante la presentazione al Consiglio dei ministri dei disegni di legge da sottoporre al Parlamento;
  • la partecipazione alle riunioni e all'attività del governo mediante le delibere del Consiglio dei Ministri. inoltre, riguardo alle funzioni amministrative, i ministri provvedono ad emanare atti amministrativi di varia natura, atti di alta amministrazione e regolamenti.  

Il Consiglio dei Ministri

I ministri (compresi quelli senza portafoglio) e il presidente del Consiglio, unitamente al vice presidente, al sottosegretario della presidenza del Consiglio, formano il Consiglio dei ministri. Alle sedute del Consiglio, che è un organo collegiale, partecipano anche i presidenti delle Regioni a statuto speciale quando si tratti di materie che riguardino le stesse. Le funzioni del Consiglio dei ministri consistono:

  • nella determinazione della politica generale del governo e dell'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera anche su questioni relative all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere;
  • nelle decisioni sulla politica normativa del governo. A esso, infatti, spetta di deliberare sui disegni di legge di iniziativa del governo da presentare alle Camere, sui decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti governativi da emanare con decreto del Capo dello Stato;
  • nella soluzione delle divergenze politiche o dei conflitti di attribuzione fra i ministri;
  • nella decisione sulla politica del governo nel rapporto con le Regioni.

Fra gli organi che costituiscono il governo in senso lato, particolare importanza assumono i comitati interministeriali, il commissario del governo, i commissari straordinari e il Consiglio di gabinetto. 

La Magistratura

La Magistratura è costituita dal complesso degli organi civili, penali ed amministrativi che, nel loro insieme, costituiscono il potere giudiziario che è titolare della funzione giurisdizionale.

Per la Costituzione i giudici sono completamente indipendenti e sono sottoposti soltanto alle leggi dello Stato. Essi svolgono il compito di realizzare concretamente l'applicazione delle norme all'interno della vita quotidiana dei cittadini; interpretano le norme (ma la loro interpretazione non ha valore vincolante) e le adattano alle singole situazioni concrete, decidendo a chi spettano determinati diritti, chi deve essere tutelato, chi deve essere punito per un comportamento contrario alle regole generali di convivenza.