I REFERENDUM
Il Referendum è uno strumento di democrazia diretta in cui l'elettore fornisce personalmente il suo parere sul tema in questione, senza intermediari. Si differenzia dal plebiscito perché il suo uso è regolamentato all'interno della Costituzione. Nicoletta Casale
La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum:
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quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75),
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quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138),
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quello riguardante la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132, c. 1),
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quello riguardante il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2).
Inoltre, all'art. 123 c. 1, si prevede che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.
Referendum abrogativo
La Costituzione riserva l'iniziativa referendaria al popolo (500.000 elettori) e alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all'elettorato l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per atto avente valore di legge il decreto legge (approvato dal Governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal Parlamento) e il decreto legislativo (adottato dal Governo su delega parlamentare). Il c.d. quorum indica il numero minimo di elettori che devono prendere parte alla tornata elettorale perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nel 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie ne sono sottratte (art. 75 della Costituzione secondo comma); tra queste la disposizione costituzionale cita le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Inoltre, non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost.
La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale.
Le richieste di referendum possono essere depositate per ciascun anno dal 1°gennaio al 30 settembre (art.32).
Le consultazioni referendarie possono svolgersi soltanto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso (art. 34).
Nel caso sia previsto un referendum su un atto e questo venga abrogato prima della data della consultazione popolare, il referendum non avrà luogo (art. 39).
Referendum costituzionale
L'art. 138 della Costituzione prevede la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale. Le camere in seconda delibera devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessario il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni camera non sarà possibile richiedere il referendum. La richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il quorum (il numero di votanti) non è pregiudiziale alla validità del referendum, poiché questo tipo di procedimento a differenza del referendum abrogativo non è finalizzato al perfezionamento ed al bilanciamento delle scelte del legislatore, ma si presenta piuttosto come uno strumento di garanzia delle minoranze e come tale ne verrebbe vanificato il valore qualora venisse richiesto un numero minimo di votanti. La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli. La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352. Fino al 1970, infatti, non era richiedibile il referendum costituzionale, essendo assente qualunque legge disciplinante tale istituto, e quindi fino ad allora per ogni revisione e legge costituzionale si è raggiunta in seconda delibera la maggioranza qualificata.
Referendum regionali
Ai sensi della legge 352/1970 il referendum per la fusione fra regioni deve essere richiesta da almeno tanti consigli regionali che rappresentino 1/3 della popolazione delle regioni interessate. Il Referendum viene indetto nei territori delle regioni interessate, e la sua approvazione, a maggioranza assoluta dei voti avrà fine con l'emanazione di una legge Costituzionale. Nel caso di distacco di una o più province o uno o più comuni per la formazione di nuove regioni,il referendum deve essere richiesto da Consiglio regionali e comunali che rappresentino 1/3 della popolazione del territorio richiedente il distacco e 1/3 del territorio che rimarrebbe distaccato dal primo. Il referendum è indetto nel territorio della Regione o della Provincia dal quale ci si vuole distaccare,e la votazione positiva a maggioranza assoluta ha come conclusione l'approvazione con una legge Costituzionale Invece per annettere Province o Comuni a una regione già pre-esistente,il referendum deve essere richiesto oltre che da 1/3 dei Consigli provinciali e comunali del territorio che si vuole aggregare ,da 1/3 dei Consigli provinciali. e comunali della Regione a cui annettersi. In caso di esito positivo,la procedura finisce con l'emanazione di una legge ordinaria.
Ai sensi dell'art.123, comma 1 della Costituzione sono possibili Referendum regionali su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni; ai sensi del comma 3 sono previsti Referendum confermativi su eventuali modifiche dei rispettivi Statuti regionali
Referendum comunali e provinciali
Ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati introdotti i Referendum abrogativi o consultivi, sulle delibere degli Enti locali: sia delle Province che dei Comuni. I Referendum provinciali e comunali sono sottoposti però alle normative, più o meno restrittive, stabilite dalle singole Amministrazioni, negli Statuti e nei Regolamenti attuativi.
Referendum sulla modifica delle circoscrizioni territoriali
Ve ne sono di due tipi:
a) il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge costituzionale per le fusioni di più regioni o per la costituzione di una nuova regione (art.132.2);
b) il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge ordinaria che consente a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione e aggregarsi ad un'altra (art.132.2).
Testi consigliati
Gianfranco Pasquino, Il sistema politico italiano, Bononia University Press, 2002.
Augusto Barbera e Andrea Morrone, La Repubblica dei referendum, Il Mulino, 2003,