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Direttiva MIUR 21.03.2016, prot. n. 170

Direttiva accreditamento enti di formazione.

Art. 7 - Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi

1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale scolastico un Comitato tecnico nazionale che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante da rendere comunque pubblico sulla piattaforma on-line, ed è composto da esperti nominati con decreto del Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che, dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento, per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.

2. Il Comitato tecnico nazionale è composto da esperti esterni ed interni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. È fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, a carico del capitolo di spesa 1396 pg. 3 per i componenti interni e 1396 pg. 10 per i componenti esterni iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. I componenti del Comitato tecnico nazionale non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dall'ordinamento vigente.

5. Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio qualitativo, dandone informazione al Direttore Generale per il personale scolastic

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