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Direttiva MIUR 21.03.2016, prot. n. 170

Direttiva accreditamento enti di formazione.

Art. 6 - Monitoraggio delle attività formative

1. I soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I consorzi e le associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del personale scolastico ogni variazione, successiva alla presentazione della domanda, della loro composizione.

2. La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano l'avvio del procedimento volto a espungere il soggetto interessato dall'elenco in cui è iscritto.

3. I soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano inoltre ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio la sede del corso ed il programma dei lavori, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili indicati all'articolo 5.

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