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11/01/2018

Utilizzazione dei docenti in altri ruoli per motivi di salute

Mario Rossi

Il personale docente della scuola inidoneo alle funzioni istituzionali per motivi di salute, ma idoneo ad altre attività, in un passato ormai remoto aveva l' alternativa dell'utilizzazione in altri compiti, temporanea o permanente, a seconda della natura dell'infermità.

Questo particolare status (detto appunto utilizzazione in altri compiti ) in epoche pregresse era largamente consentito e molto diffuso, perché poneva gl'interessati in una situazione molto vantaggiosa dal punto di vista sia giuridico che del trattamento economico, ma presentava l'inconveniente di costituire un onere pesantissimo e incontrollabile sull'erario, per il fatto che il personale utilizzato copriva posti inesistenti nella pianta organica.

Per tali motivi il legislatore, per decenni, ha tentato di arginare o ridimensionare il fenomeno con iniziative e correttivi di fatto rimasti velleitari, fino ai più recenti sviluppi normativi con cui si è imposta una repentina e drastica accelerazione alla riforma.

Per la ristrettezza di questa trattazione, sembra inopportuno descrivere qui le tappe più remote dell'istituto dell'utilizzazione in altri compiti, mentre è più concreto circoscrivere il discorso alle situazioni più recenti e soprattutto alla disciplina ora vigente.

Ricordiamo appena l'art. 3 - co. 127 - legge n. 244/2007 che aveva trovato un certo contenimento dell'istituto cui ha fatto seguito la conseguente applicazione nel Contratto collettivo nazionale integrativo (C.C.N.I.) del 25/6/2008. Poi il quadro normativo è stato repentinamente rivoluzionato in radice col D.P.R. 27/7/2011, n. 171, che ha disciplinato ex novo per tutti i pubblici dipendenti l'inidoneità psicofisica permanente nel cui ambito l'art. 7 disciplina specificamente l'inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza (cd. inidoneità permanente specifica o relativa) prevedendo per tale situazione esclusiv

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