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19/09/2023

Tutela dati personali (privacy)

Sergio Auriemma

Quadro normativo

Per un lungo arco temporale è stata dibattuta una controversa questione giuridica circa la diretta rinvenibilità nella Costituzione di un "diritto alla riservatezza" (o alla "privacy" ), capace di essere annoverato tra i diritti inviolabili della persona umana (art. 2 Cost.).

L'esistenza e la configurabilità di siffatto diritto soggettivo erano decisamente negate da coloro che, dall'incertezza su contenuti e limiti di tale presunta situazione giuridica, ritenevano si dovesse desumere l'indispensabilità di un esplicito e formale riconoscimento tramite norme di diritto positivo, idonee a contemperare tra di loro riservatezza e libertà di informazione (quest'ultima prevista, invece, testualmente dall'art. 21 della Costituzione).

La disputa dottrinale ha perso di importanza nell'anno 1996, a seguito dell'emanazione della legge n. 675/1996 che, in linea con lo sviluppo tecnologico-informatico dei paesi industrializzati e in attuazione della direttiva comunitaria n. 95/46 del 1995, ha approntato anche per l'Italia una regolazione giuridica indirizzata a salvaguardare informazioni ( dati personali ) concernenti le persone fisiche e giuridiche.

Alla base dell'introdotta regolazione normativa vi è essenzialmente uno scopo di "protezione" dei dati personali. La protezione, secondo un'accezione etimologica del vocabolo ( pro-tegere ), si sostanzia non tanto nella "copertura" dei dati personali, quanto piuttosto nella loro "difesa" - a tutela del soggetto cui essi si riferiscono - da usi non ammessi o non consentiti e perciò non leciti.

Già queste prime precisazioni terminologico-concettuali dovrebbero permettere di intuire che:

- la regolazione normativa mira non tanto a proteggere una sfera individuale di riserbo o riservatezza od isolamento dagli altri soggetti che vivono ed agiscono nel mondo del diritto, quanto piuttosto a

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