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23/09/2011

Tassa rimozione rifiuti solidi urbani

Sergio Auriemma

Il tema riguardante il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è questione forse marginale dal punto di vista tecnico-giuridico, ma importante e seria per il peso finanziario al riguardo sostenuto, fino all'anno 2007, dalle scuole di ogni ordine e grado di istruzione.

L'onere finanziario, peraltro, nel volgere di un lasso di tempo abbastanza breve, è andato incontro a notevoli incrementi: con l'attuazione delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e secondo le previsioni del decreto legislativo n. 22 del 5.2.1997 (decreto Ronchi), che ha recepito nell'ordinamento statale le citate direttive comunitarie, sono state soppresse le norme previgenti (d.lgs. n. 507 del 1993) e dettate nuove norme, per realizzare la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le nuove disposizioni, tra l'altro, hanno previsto una diversa classificazione dei rifiuti (distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali; tra questi ultimi, distinzione tra rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi); la TARSU è soppressa (art. 49) ed è istituita la Tariffa di Igiene Ambientale "TIA".

Tralasciando la questione dei pur possibili esoneri o abbattimenti concessi da singoli Comuni (ammessi dalla legislazione di riferimento, ma per i quali si sono posti problemi di copertura dei costi dei servizi da parte degli Enti locali), è utile ricordare che è durata per lunghissimo tempo una diversità interpretativa della legge n. 23/1996 tra i Ministeri Istruzione, Tesoro e Finanze.

Di tale contrasto dà dimostrazione la circolare prot. n. 30126 del 28.07.1998, nella quale si sollecita una presa di posizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto che la legge n. 26/1996 fa carico allo Stato solo degli oneri riguardanti l'allestimento e l'impianto del materiale dida

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