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18/10/2022

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Sergio Auriemma

La legge n. 3/2003, recante "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" , ha previsto all'art. 1 (poi modificato dall'art. 1, comma 254, della legge 23.12.2005 n. 266) l'istituzione di un Alto Commissario per "la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione" .

Le scarne disposizioni di legge hanno rimesso ad un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, la disciplina della composizione e delle funzioni dell'organismo.

La legge ha previsto che l'organismo è posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. Non si tratta, quindi, di un' Autorità indipendente (secondo i moduli organizzativi oggi noti).

Le funzioni assegnate al Commissario sono state genericamente indicate quali "prevenzione" e "contrasto" della corruzione e di altre forme di illecito che si verifichino all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tra le modalità secondo cui sono svolte le attività dell'Ufficio, la legge ha sottolineato: l'accesso alla documentazione amministrativa ed alle banche-dati utilizzate dalle pubbliche amministrazioni; l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri, che a sua volta riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria ordinaria (per fatti-reato) e di denuncia alla Corte dei conti (per danni erariali). L'ufficio può avvalersi di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in posizione di comando.

Con d.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258 (poi modificato ed integrato dal d.P.R. 26.6.2006 n. 236) è stato emanato il regolamento di disciplina del nuovo organismo.

Quanto al titolare della carica , il regolamento ha previsto che l'Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e conta

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