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17/08/2019

Atti normativi - Testi Unici - Norme interne

Sergio Auriemma

Generalità sulle fonti normative

L'Ordinamento giuridico può essere analizzato come un Sistema di "atti" capaci di creare "norme giuridiche", intese queste ultime come regole di condotta che i cittadini/consociati nella Comunità nazionale sono tenuti a rispettare.

Il Sistema si è strutturato sulla base di criteri ed ingranaggi propri, sicché può essere studiato come un "insieme organizzato" (cioè "ordinato", donde la denominazione appunto di "ordinamento").

Le terminologie in uso nel Sistema non sempre sono totalmente condivise tra i giuristi e non sempre sono adoperate in maniera corretta. In linea di larga massima, pertanto, si può dire che nel Sistema sono rinvenibili:

- le fonti , cioè gli atti che producono e creano le norme giuridiche;

- le norme giuridiche , cioè le regole di condotta dettate in astratto e da applicare ai singoli casi concreti in base all'attività di "interpretazione delle fonti";

- l e disposizioni , cioè i testi scritti che contengono le singole regole.

Gli atti normativi, cioè le "fonti" idonee a creare le norme di volta in volta introdotte nell'Ordinamento, devono a loro volta avere un fondamento giuridico superiore che li abiliti e legittimi ad introdurre le norme e devono, inoltre, rispettare specifiche egole di produzione (quelle basilari sono fissate in Costituzione).

Dette regole attengono:

- alla competenza, quando servono ad individuare il soggetto od organo abilitato ad emanare le norme;

- al procedimento, quando disciplinano l'iter procedurale da seguire per emanare la norma.

Tra i vari atti normativi (le fonti) intercorre una relazione o rapporto che può essere:

- di gerarchia, nel senso che tra più fonti, che intervengono su di una stessa materia, si stabilisce una relazione secondo una scala gerarchica o per gradi (es. in materia di Esami di Stato n

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