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13/01/2010

Riconversione professionale

Sergio Auriemma

L'art. 473 del T.U. n. 297/1994 ha previsto corsi di riconversione professionale per favorire la mobilità, in relazione a situazioni di soprannumerarietà o a cambiamenti di ordinamento degli studi e dei programmi di insegnamento.

I corsi possono avere valore abilitante e sono destinati, a norma del d.m. n. 231/1994, ai docenti appartenenti a ruoli o a classi di concorso che presentano esuberi in ambito provinciale. I programmi e le modalità di verifica finale sono stati approvati con il d.m. n. 176/1995, integrato dai decreti n. 20/1999 e 08.03.2000, n. 58.

I corsi sono abilitanti solo se svolti per classi di concorso in cui si preveda disponibilità di posti e hanno la durata di 80 ore; non sono abilitanti quelli svolti (30 ore) per classi di concorso che siano confluite in aree disciplinari più ampie. All'inizio di ogni anno scolastico si rileva la disponibilità di posti da proporre (entro il 30 ottobre), tenuto conto delle domande presentate.

Hanno l'obbligo di frequentare i corsi non abilitanti gli insegnanti assegnati a parteciparvi in quanto titolari di classi di concorso modificate (art. 3 d.m. n. 457/1996).

I corsi di riconversione con valore abilitante comprendono 80 ore, oltre a una verifica finale, superata la quale ai candidati viene rilasciato un certificato di abilitazione.

Si concludono nel corso dell'anno per consentire ai nuovi abilitati di presentare domanda di mobilità per l'anno successivo.

A conclusione dei corsi non abilitanti, viene rilasciato ai docenti che hanno partecipato con regolarità e profitto almeno l'80% delle ore di attività, un attestato di frequenza in cui si certifica il credito formativo.

L'art. 1 del decreto legge n. 212/2002, convertito in legge n. 268/2002, ha previsto che i docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, siano tenuti a partecipare ai corsi di riconversione profes

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