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27/01/2024

Ritenute e contributi previdenziali

Susanna Granello

Sulle competenze economiche lorde del personale scolastico gravano ritenute previdenziali di varia natura e misura, in relazione sia alla posizione giuridica nella quale si colloca il rapporto di servizio del dipendente (es. a tempo indeterminato o determinato) sia, ancora, alla natura degli emolumenti attribuibili. Inoltre, per alcune ritenute sussiste l'obbligo di versare, corrispondentemente, una quota a carico dell'Amministrazione scolastica.

Il primo elemento da considerare per calcolare e/o versare i contributi e le ritenute è, pertanto, la base imponibile contributiva , oggetto della normativa tesa ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali. Infatti l'art. 6 del d.lgs. 314/1997 ha sostituito l'art. 12 della legge 153/69, determinando i redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi, in linea con quanto previsto dall'art. 49 del dPR 917/86, testo unico sulle imposte dei redditi (Tuir). La norma prevede che, per effetto del richiamo dell'art. 49, tutti i redditi che sono qualificati " di lavoro dipendente in ambito fiscale " siano da considerarsi tali anche ai fini della normativa previdenziale.

Va rilevato che il richiamo del solo primo comma dell'art. 49 citato chiarisce che l'allineamento delle due legislazioni non si attua per quei redditi indicati al comma 2, che fiscalmente sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente (per esempio le pensioni) nonché‚ per quelle somme dovute, in base ad una sentenza, a titolo di interessi o di rivalutazione monetaria. Sono esclusi dalla base imponibile contributiva:

- le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

- le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori;

- quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso;

- i proventi/indennità ricevute a ti

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