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19/05/2014

Ricorsi (amministrativi e giurisdizionali)

Sergio Auriemma

Generalità

In tema di ricorsi e nell'ormai lontano 1991 la circolare ministeriale n. 228 sollecitò l'attenzione sulle modifiche che la legge n. 353/1990 aveva apportato al codice di procedura civile.

Successivamente, la circolare n. 48/1992, superando e sostituendo precedenti istruzioni (eccettuata la cm n. 56/1990, relativa al cd. silenzio-rigetto ed alla permanenza del potere dell'Amministrazione di decidere i ricorsi gerarchici anche dopo il decorso di 90 giorni), riepilogò le principali regole valevoli per ciascun tipo di ricorso: gerarchico ; straordinario al Presidente della Repubblica ; ricorsi giurisdizionali.

La circolare 48 del 1992 - se si esclude un'evidente imperfezione terminologica (l'espressione "ricorsi amministrativi" in essa adoperata si addice unicamente ai rimedi interni all'apparato amministrativo e non può comprendere i ricorsi giurisdizionali promossi innanzi al TAR o al Consiglio di Stato, i quali danno vita ad un giudizio esterno all'Amministrazione e sfociano in una sentenza - rappresenta un compendio pregevole ma oramai fortemente datato nel tempo, che meriterebbe un'aggiornata rivisitazione ministeriale.

In considerazione di detta necessità, è utile sviluppare alcune riflessioni volte a fornire un quadro in linea di massima "aggiornato" di varie problematiche e novità sopravvenute dopo quel lontano 1992.

In tema di ricorsi gerarchici , eccetto la progressiva dequotazione di siffatto rimedio (che in ogni caso non è esperibile avverso atti amministrativi caratterizzati dalla cd. "definitività" esplicita o implicita ), si può soltanto ricordare che di recente è stata confermata la tesi interpretativa secondo cui - alla luce del dato testuale contenuto nell'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 ( "Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato l

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