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02/02/2021

Lavoratrice madre e categorie equiparate

Mario Rossi

La lavoratrice in gravidanza e in puerperio, nonché altre categorie in parte assimilate, è soggetto giuridico titolare di diritti e benefici che l'ordinamento predispone allo scopo di assicurare valida tutela alla maternità ed all'infanzia secondo i principi costituzionali.

Questa materia, forse più di qualsiasi altra, richiede la piena cognizione della natura delle fonti che la disciplinano e la relazione gerarchica tra esse, senza cui non è possibile muoversi con sicurezza e correttezza interpretativa.

Le norme poste a tutela della lavoratrice e categorie equiparate, di varia origine (anche da giurisprudenza costituzionale) sono confluite nel testo unico di cui al D.lgs. 26.03.2001, n. 151 e successive modif., per l'applicazione del quale però, secondo quanto previsto dall'art. 86, co. 3, lett. a, stesso D.lgs. 151/2001, restano ancora in vigore solo alcuni articoli del preesistente regolamento (D.P.R. 25.11.1976, n. 1026), ossia art. 1 (licenziabilità della lavoratrice madre per esito negativo della prova, in relazione all'art. 54 del D.lgs. n. 151/2001), 11 (convalida delle dimissioni della lavoratrice madre) e 21 (non riguardante il pubblico impiego). Queste costituiscono le fonti di base, valide per tutti i lavoratori pubblici e privati le quali garantiscono i diritti minimi e invalicabili spettanti. Ma, come in genere avviene per le norme in materia di diritto del lavoro, sono ammesse deroghe in melius (condizioni di maggior favore) rispetto alla disciplina generale, attraverso le norme di settore.

Infatti lo stesso testo unico n. 151/2001 all'art. 1, co. 2, prevede esplicitamente questa possibilità, così disponendo:

«2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione».

Per il personale del comparto scuola le deroghe in melius sono previste attualmente dallo specifico CCNL sottoscritto il 29/11/2007 (art. 12 per il p

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