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17/01/2022

IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive)

Susanna Granello

L'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) è un'imposta istituita con il d.lgs. 15.12.1997, n. 446. Il primo articolo del d.lgs n. 446/1997 determina quali sono le caratteristiche del tributo:

- è un'imposta locale, cioè applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ogni singola regione;

- per le imprese non è deducibile dalle imposte sui redditi: vale a dire che l'importo pagato non potrà essere utilizzato per abbattere IRPEF o IRPEG.

I presupposti dell'obbligo tributario

L'art. 2 del decreto legislativo identifica precisamente il momento in cui scattano i presupposti, ben diversi da quelli sulle imposte sui redditi. Lo individua nello svolgimento abituale di qualsiasi attività esercitata da società, enti, compresi gli organi dell'amministrazione statale, che, pertanto, costituisce presupposto per l'applicazione del tributo. Pertanto, in riferimento ai soggetti privati, il fatto di svolgere attività autonoma anche diversa da quella di produzione o scambio di beni o di prestazione di servizi, costituisce presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Di contro, per quanto riguarda il comparto pubblico, il semplice esercizio di pubbliche funzioni costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta.

Base imponibile

La determinazione della base imponibile per le istituzioni scolastiche avviene in base al cosiddetto "metodo retributivo" (art. 10, co.3 d.lgs. 446/97) vale a dire in un importo pari

- le eventuali retribuzioni accessorie erogate al personale dipendente;

- ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 52 del TUIR;

- ai compensi per collaborazione coordinata e continuativa;

- ai compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera l) TUIR).

Non rientrano nella base imponibile dell'IRAP i soli redditi menzionati della predetta ultima disposizione

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