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23/12/2021

Acquisti e forniture di beni e servizi

Susanna Granello

Le regole per lo svolgimento dell'attività negoziale delle istituzioni scolastiche sono attualmente dettate dal D.I. n. 28.08.2018, n. 129, che ha formulato una disciplina ritenuta adatta al sistema organizzativo scolastico, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed in attuazione dell'art. 21, commi 1 e 14, della legge delega n. 59/1997.

A differenza del precedente Regolamento, quello attuale riserva all'attività negoziale solo quattro articoli. Dalla nuova articolazione della materia ed in particolare dall'art. 46 si evince quali siano gli strumenti di acquisto e negoziazione a cui le scuole possono ricorrere e in quale ordine: la prima possibilità è rappresentata dagli strumenti obbligatori, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa; la seconda e alternativa possibilità è data dalle procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente.

Solo la terza ed ultima, possibilità consente alle scuole di espletare procedure di affidamento in via autonoma , come invece è sempre stato con il precedente Regolamento. Questa possibilità deve però essere verificata anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione. La possibilità per scuole di essere stazione appaltante qualificata che può svolgere ogni tipo di attività negoziale sembra però abbastanza rarefatta, se si considerano i requisiti richiesti (personale con laurea specifica, provata esperienza in procedure complesse oltre la soglia europea, etc.).

Le convenzioni CONSIP, il MePa e il sistema dinamico di acquisizioni

Con gli artt. 24, 25 e 26 della

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