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10/01/2022

Ore eccedenti

Susanna Granello

In via generale, sono da considerare ore eccedenti quelle prestate nelle scuole oltre l'orario d'obbligo, ma non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007.

Le ore eccedenti assumono diverse connotazioni, in rapporto alla tipologia d'istituzione scolastica in cui vengono prestate e all'attività effettivamente svolta. Esse si distinguono in ore eccedenti:

1. prestate nell'attività di approfondimento degli istituti professionali;

2. prestate per la sostituzione di colleghi assenti in ogni ordine e grado;

3. prestate per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali; nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per l'intera durata della nomina;

4. attività complementari d'educazione fisica, vale a dire ore eccedenti prestate per avviamento alla pratica sportiva.

In generale, a queste particolari ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, d.P.R. 31.05.1974, n. 417: ogni ora eccedente effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. Il parametro è determinato dal fatto che 18 ore settimanali per 52 settimane all'anno sono pari a 936 ore annuali e perciò a 78 ore mensili.

Ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento degli istituti professionali

L'area di approfondimento negli istituti professionali, introdotta con il D.M. 24.04.1992, ora è stata superata da una diversa organizzazione ordinamentale. Le ore dell'area di approfondimento erano attribuibili ai docenti in forma di ore eccedenti, dopo aver acquisito la loro disponibilità. Retribuite con 1/78 dello stipendio mensile tabellare in godimento dell'interessato con esclusione dell'IIS per le ore effettivamente prestate,

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