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11/05/2017

Incarichi di presidenza

Sergio Auriemma

Il sistema di conferimento degli incarichi di presidenza (v. art. 477 T.U. n. 297/1994) da vari anni era destinato ad essere sostituito dall'affidamento della dirigenza ad aspiranti compresi in graduatorie di appositi corsi-concorso (v. art. 29 d. lgs. n. 165/2001 e, quanto al concorso, D.D.G. 22.11.2004).

L'ipotesi sostitutiva è stata confermata dall'articolo 22 della legge n. 448/2001.

Annuali ordinanze ministeriali hanno ribadito la transitorietà, che ha giustificato anche la formulazione delle graduatorie su base provinciale, precisando che le disposizioni trovavano applicazione fino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso indetto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e dell'art. 22 della legge 28.12.2001 n.448.

L'art. 1 sexies della legge n. 43/2005, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 7/2005, ha disposto che a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma di incarichi già conferiti.

È poi intervenuta la legge n. 31/2008, di conversione del d.l. n. 248 del 31.12.2007, che con l'art. 24-quinquies ha trasformato le graduatorie di precedenti concorsi in "graduatorie ad esaurimento" ed ha disposto che gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmen

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