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24/04/2014

Enti locali

Sergio Auriemma

Una ricognizione puntuale degli oneri che gravano sugli Enti locali (Comuni e Province) in relazione al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative può essere fatta attraverso la lettura degli articoli 85 (edilizia), 89 (edifici, palestre e impianti sportivi), 107 (scuole materne), 159 (scuole elementari), 190 (scuole medie) e 201 (scuola secondaria superiore) del decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico leggi istruzione).

In tema di edilizia scolastica , una significativa modifica è stata realizzata dalla legge n. 23/1996, che ha abrogato gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4 del citato TU. In particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2 della legge n. 23, rubricato "Competenze degli enti locali" , stabilisce che in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli Enti provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici :

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

In relazione agli obblighi per essi così ripartiti, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche , per la provvista dell' acqua e del gas , per il riscaldamento ed ai relativi impianti .

Relativamente agli oneri concernenti la sicurezza di edifici, locali ed impianti , l'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 e succ. modif. prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e

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