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01/02/2021

Decadenza dal servizio

Mario Rossi

Assenze ingiustificate e decadenza dal servizio

La procedura più intimamente connessa con le assenze ingiustificate (v. relativa voce in questo Repertorio), tale da costituirne spesso il naturale sbocco, è la decadenza dall'impiego già prevista dall'art. 127, lett. c, del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, valido anche per i docenti, in quanto espressamente richiamato dall'art. 511 del D.Lgs. n. 297/1994.

Le norme appena ricordate prevedono: «...... l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: ...... c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve».

La disposizione, tuttavia, appare di fatto inapplicabile, perché, in caso di assenza ingiustificata protratta per più giorni, prima ancora che si possano verificare i presupposti dell'istituto non disciplinare, ma amministrativo, della decadenza per assenze superiori a 15 giorni, scatta il nuovo istituto del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater D.Lgs n. 165/2001 e success. modif., introdotto col D.Lgs. n. 150/2009 previsto per assenze ingiustificate per un numero di giorni molto inferiore.

Infatti, in base a quest'ultima disposizione, con assenze oltre i tre giorni anche non continuativi nell'arco di un biennio ovvero per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero per mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall'Amministrazione si configurano i presupposti del licenziamento disciplinare. E poiché il licenziamento disciplinare per sua natura è più importante e scatta prima e quindi assorbe e rende di fatto superfluo il procedimento della decadenza dal servizio, come disciplinato dall'art. 127, lett. c, del D.P.R. 10/1/1957, n. 3: restiamo in attesa di conferme ministeriali in merito, ma intanto qualche

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