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01/02/2021

Assenze ingiustificate

Mario Rossi

La materia delle assenze ingiustificate (nei casi più gravi qualificate anche assenze arbitrarie ), per effetto del decentramento di cui all'art. 14 del d.P.R. 08.03.1999, n. 275, dal 01.09.2000 rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti scolastici, mentre eventuali assenze ingiustificate dei Dirigenti Scolastici rientrano nella competenza esclusiva del Direttore generale Regionale, secondo quanto precisato dalla Circ. Miur 12/2/2002 n. 12.

Con una deliberazione della Sez. Controllo Corte dei conti n. 1113 del 18 novembre e 11 dicembre 1980 è stato precisato che l'assenza ingiustificata, una volta accertata, comporta - previa apposita procedura di contestazione, controdeduzioni e conseguente provvedimento - non solo la perdita della retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata (1/30 per ogni giorno), ma anche la perdita di anzianità pensionistica, previdenziale, di carriera e ad ogni altro fine (es. ferie e 13.ma mensilità), così come avviene per le aspettative per motivi di famiglia, salvo anche l'eventuale procedimento disciplinare o denunzie penali a seconda delle situazioni concrete. Infatti, secondo la Corte dei conti gli effetti dell'assenza ingiustificata, anche in assenza di una legge che li preveda (come era all'epoca della deliberazione), sussistono ex se in quanto derivanti dal semplice fatto dell'inadempimento, secondo le regole del sinallagma contrattuale inerente il rapporto di lavoro (art. 1460 codice civile).

Più radicali in materia sono state le modifiche apportate al D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 dal Dlgs. 27/10/2009 n 150, con conseguenze e sanzioni inasprite a dismisura, fino a modificare sostanzialmente anche il connesso istituto della decadenza dal servizio, che prima poteva scattare solo dopo 15 giorni di assenza ingiustificata, decorrenti dalla diffida, disattesa, a riassumere servizio, ai sensi dell'art. 127, lett. c, del D.P.R. 10/1/1957 n. 3.

Prima di illustrare il mutato scenario normativo, occorre

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