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11/02/2024

Famiglia e Scuola

Alessia Auriemma

Principi costituzionali di riferimento

Dentro un contesto sistematico unitario (dedicato ai cd. "rapporti etico-sociali") la Costituzione colloca sia il principio enunciato dall'art. 30, primo comma (... È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. ..), sia il principio enunciato dall'art. 33, secondo comma ( La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi ).

I due principi, tra di loro complementari, contrassegnano un legame tra due valori, costituiti rispettivamente dalla estrinsecazione della libertà individuale e della famiglia e da esigenze unitarie ed ordinatrici dettate nell'interesse generale dello Stato-Comunità.

Il Crisafulli, in un noto articolo scritto su "la Scuola nella Costituzione" nel lontano 1956, osservava che "È proprio su questa delicatissima linea di confine tra le esigenze della società civile e quelle, inderogabili, dello Stato, in funzione degli interessi più generali e permanenti della Comunità, che intervengono soprattutto le disposizioni del testo costituzionale, nel tentativo, non sempre riuscito, di precisare un punto di equilibrio che, rispettando al massimo la libertà e l'autonomia dei privati, assicuri peraltro la prevalenza di quei più generali interessi, direttamente perseguiti dallo Stato attraverso il pubblico servizio dell'istruzione e la emanazione delle norme giuridiche in materia".

Principi generali del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione

L'interazione tra scuola e famiglia costituisce un tipo di relazione sociale per la quale, se riguardata dal punto di vista giuridico, occorre tenere conto di reciproche posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Come in tutte le situazioni giuridiche "bilaterali", peraltro, la soluzione delle relative problematiche od eventuali controversie impone un "bilanciame

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