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12/12/2019

Piano triennale prevenzione corruzione (PTPC)

Sergio Auriemma

Generalità concernenti le attività di "pianificazione anti-corruzione"

L'art. 1, commi 5-14, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" , tra varie misure volte a contrastare fenomeni delittuosi e dannosi divenuti drammaticamente diffusi nelle strutture politico-territoriali autonomistiche e nelle pubbliche amministrazioni ha previsto l'adozione, da parte delle Amministrazioni centrali, di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Piano:

- fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione;

- indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio - prevede e definisce procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

L'organo di indirizzo politico (nelle Amministrazioni statali è il Ministro) individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Comitato interministeriale istituito con d.p.c.m. 16.1.2013 ha emanato, in data 13 marzo 2013, linee di indirizzo per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) .

In generale, va tenuto presente che la nozione di "corruzione" cui fa riferimento il PNA non solo è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione , ma coincide con la "maladministration" , intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne

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