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18/05/2021

Delegazioni di pagamento

Sergio Auriemma

La delegazione di pagamento consiste nell'incarico che un dipendente pubblico affida alla propria Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro ed a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito (es. banca) o ad una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento (es. mutuo) o di una polizza di assicurazione (es. assicurazione sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria).

Tale fattispecie è generalmente qualificata come "delegazione convenzionale".

L'istituto giuridico rinviene la sua disciplina normativa principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni".

Secondo lo schema di cui all'articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (il delegante: dipendente) rivolge ad un altro soggetto (il delegato: Amministrazione), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (il delegatario: banca o assicurazione).

Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato è definito rapporto di provvista, mentre quello tra delegante e delegatario è definito rapporto di valuta.

Il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario.

Il successivo articolo 1270 c.c. statuisce che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non

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