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10/10/2016

Apprendistato "qualificante" e di "alta formazione"

Sergio Auriemma

L'istituto giuslavoristico in esame - collocato ad un crocevia che interseca le materie del "lavoro" , della "istruzione" e della "istruzione e formazione professionale" (materie che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, appartengono alla competenza legislativa di Soggetti istituzionali diversi, quali Stato e Regione) - nell'anno 2006 è stato lambito dall'art. 1, co. 622, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007). La norma ha stabilito che "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni" , prevedendo altresì che "L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'a.s. 2007/ 2008" .

Serve tenere presente, nell'esaminare la previsione normativa testuale di cui sopra, che l'età di accesso al mondo del lavoro, nell'anno 2006, risultava prevista e regolata da tre distinti complessi normativi.

Da un lato, l'art. 37 della Costituzione sancisce che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per l'accesso al lavoro salariato. Tale limite era stato disciplinato dall'art. 3 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) che, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 345/1999, così recitava: "L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti" . La legge prevedeva deroghe per attività di carattere artistico, sportivo, culturale, previa autorizzazione del genitore e della DPL territoriale.

Dall'altro lato, vigevano le disposizioni civilistiche concernenti la "capacità giuridica" delle persone fisiche. La legge 8 marzo 1975, n. 39 (in te

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