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19/07/2018

Bonus docenti

Sergio Auriemma

Tra le novità recate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) vi è quella apportata dall'art. 1, comma 129, con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, riguardante il Comitato di valutazione del servizio dei docenti.

Sono stati modificati composizione ed attribuzioni dell'organismo collegiale.

Il nuovo Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Due sono le caratteristiche di rilievo da osservare al riguardo.

La prima consiste nelle attribuzioni di competenza dell'Organo, che investono:

- la valutazione dei docenti al termine del periodo di prova ;

- la valutazione "del merito" .

La seconda caratteristica riguarda la duplice e distinta composizione dell'Organo (ristretta od allargata). Il Comitato, infatti, funziona in composizione ristretta quando effettua la valutazione degli esiti del periodo di prova dei docenti (in questo caso è composto dal dirigente che lo presiede, dai docenti, ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor).

Con riferimento alla " valutazione del merito " dei docenti, è utile trascrivere per esteso le disposizioni normative di interesse.

"Comma 126.

Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'univ

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