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19/12/2011

Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Sergio Auriemma

La disciplina normativa degli Uffici Relazioni con il Pubblico (in sigla URP) - attualmente rinvenibile nell'art. 11 del decreto legislativo n. 165/2001 concernente l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e nell'art. 8 della legge n. 150/2000 concernente le attività di informazione e di comunicazione istituzionale - è maturata nel tempo, attraverso modifiche evolutive progressivamente apportate a disposizioni risalenti alla legislazione riformatrice degli anni '90.

Una prima traccia esplicita si ritrova nell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 27.6.1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

L'articolo 22, comma 3, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, nella sua originaria formulazione, aveva stabilito che dovevano essere adottate misure organizzative idonee a dare attuazione alle nuove regole sulla trasparenza e sull'accesso ai documenti.

Di conseguenza, il D.P.R. n. 352/1992 stabilì che le Amministrazioni fossero tenute a valutare l'opportunità di istituire un Ufficio per le relazioni con il pubblico e, comunque, individuare un ufficio deputato a fornire ai cittadini tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

L'embrionale previsione, di evidente carattere facoltativo, poco tempo dopo si tradusse nel più cogente dettato dell'articolo 12 del d. lgs. n. 29 del 3.2.1993, successivamente più volte rimaneggiato e poi definitivamente confluito nell'art. 11 del decreto n. 165/2001 ora vigente.

Le disposizioni sugli URP sono state oggetto di direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio l'11 ottobre 1994 (pubblicata in G.U. n. 261 dell'8 novembre 1994).

La direttiva ha definito principi e modalità per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli URP, alle quali le varie Amministrazion

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