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19/03/2022

Esame di Stato (primo ciclo di istruzione)

Sergio Auriemma

Il decreto legislativo n. 59/2004 (commi da 4 a 4-ter, poi modificati dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 147/2007, conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2007) ha previsto che il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, cui sono ammessi gli alunni giudicati idonei dal consiglio di classe.

È prevista l'effettuazione di prove scritte di italiano, lingue comunitarie, matematica ed elementi di scienza e tecnologia, da svolgersi in giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola.

L'esame, a decorrere dall'a.s. 2007/2008, ha compreso una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti, con test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente ad una direttiva periodicamente emanata dal Ministro. Quanto alla prova nazionale, in attuazione delle statuizioni di legge, la direttiva n. 16/2008 ne ha definito le finalità e i criteri per la somministrazione, con caratteristiche tali da consentire di accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti relativamente all'italiano e alla matematica e da contribuire all'attività di monitoraggio e di valutazione dell'andamento tendenziale del livello di conoscenze alla fine del primo ciclo di istruzione.

Alla direttiva n. 16/2008 ha fatto seguito la circolare n. 32/2008, poi integrata dalla circolare n. 54/2008. Nella circolare 32/2008 il Ministero ha preliminarmente riepilogato, in ordine cronologico, il quadro delle fonti normative di riferimento:

- legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 - "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008" e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di

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