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23/01/2021

Parità scolastica

Giancarlo Cerini

Senza oneri per lo Stato...

La legge 10.03.2000, n. 62 ha regolamentato la questione della parità scolastica, dando attuazione a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica (art. 33, comma 4), che aveva affermato il principio del "trattamento scolastico equipollente" da assicurare agli alunni delle scuole non statali, fissando per tali scuole diritti e doveri. La formula "senza oneri per lo Stato" (contenuta nell'art. 33, comma 3, della Costituzione) secondo alcuni commentatori vieterebbe ogni forma di finanziamento statale alle scuole private, ma una giurisprudenza consolidata la interpreta nel senso che il riconoscimento della libertà di istituzione di scuole private non comporta un obbligo automatico di sostegno economico e finanziario da parte dello Stato, ma lo può anche rendere possibile.

Accantonando le questioni di principio, la legge 62/2000 ha individuato come obiettivo prioritario della Repubblica "... l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" , ed ha definito un "Sistema nazionale di istruzione" costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Entro tale sistema pluralistico svolgono una funzione "pubblica" sia le scuole statali, sia le scuole private, sia quelle degli enti locali.

A questi scenari si ispira anche la delega per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, di cui alla legge 13.07.2015, n. 107 (art. 1, comma 181, lett. e), ora tradotto nel d.lgs. 13.04.2017, n. 65. Si tratta di un settore ove si registra un'ampia presenza di servizi educativi (0-3 anni) e di scuole dell'infanzia (3-6 anni), gestiti da privati e da enti locali: un vero banco di prova per l'integrazione pubblico-privato, con una governance (regolazione) affidata alle istituzioni pubbliche (St

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