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13/01/2016

Cottimo fiduciario

Susanna Granello

L'istituzione scolastica ha capacità giuridica che le consente di agire iure proprio per l'instaurazione di rapporti negoziali con altri soggetti pubblici o privati. Tra queste attività rientrano i contratti per l'acquisizione di beni o servizi necessari al funzionamento didattico o all'organizzazione della scuola. Una prima osservazione da fare riguarda la definizione di appalto pubblico delineata dal Codice dei contratti pubblici, corrispondente a quella europea, ma diversa da quella prevista nel codice civile. Infatti, nel c.c., l'appalto è descritto all'art. 1665 che riconosce esclusivamente l'esecuzione di un'opera o di un servizio da parte di uno dei contraenti che agisce in posizione di autonomia organizzativa ed imprenditoriale e che assume, nel contempo, il rischio di tale esecuzione. Il codice civile non conosce il contratto d'appalto di fornitura di un bene, che riporta, invece, ad una molteplicità di figure contrattuali tipiche (la compravendita, la somministrazione, la locazione). Il legislatore del Codice dei contratti pubblici ha voluto assoggettare in generale le forniture pubbliche ad un'unica disciplina.

La fonte normativa

La scuola appartiene alla categoria delle amministrazioni statali, poiché dal punto di vista del diritto amministrativo le istituzioni scolastiche sono enti ausiliari dello Stato, rientrando nell'apparato di quest'ultimo di cui persegue i fini e da cui sono direttamente finanziate. Nonostante l'emanazione del Codice dei contatti pubblici (CCP), rimane vigente per le scuole il d.i. n. 44/2001, che prevede la procedura di contrattazione all'art. 34, sempre nei limiti della compatibilità con il Codice dei contratti. Pertanto, si potrà procedere con l'affidamento diretto, cioè senza bisogno di comparazione, di un contratto di servizi o forniture, se il suo valore, stimato ex ante, è inferiore ai 2000 euro, valore che l'articolo 34 individua come soglia per poter ricorrere, appunto, all'affidamento dir

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