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04/03/2021

Lavoratori fragili

Sergio Auriemma

Inquadramento normativo-sistematico del tema

L'art. 18 , comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prescriveva - ben prima dell'insorgere della pandemia Covid 19 - tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che organizzano e dirigono le attività lavorative secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, quello di "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo."

L'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio"), conv. con modif. dalla legge n. 77/2020, ha poi stabilito che "in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità."

La previsione normativa sopravvenuta prosegue stabilendo che " Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 [...] può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi

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