Ordinanza M.I.M. 26.03.2026, n. 54
1. Per la Regione autonoma Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con le specifiche disposizioni vigenti.
2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono disciplinate dalle specifiche disposizioni vigenti.
3. Nella Provincia autonoma di Trento continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e del decreto del Presidente della Provincia di Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg, riguardante il "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".
4. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché l'articolo 5 del d.m. 29 gennaio 2026, n. 13.
5. Per gli studenti che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, nel caso in cui sia indispensabile adattare l'applicazione della presente ordinanza alla situazione dei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.