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Nota M.I.M. 13.03.2026, prot. n. 6314

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2026/27: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. e Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale A.T.A..

Al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 10 marzo 2026 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativa agli anni scolastici del triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito "CCNI") e contestuale Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale ATA;

- Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2026/27 (di seguito "O.M."), in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. del 10 marzo 2026;

- Ordinanza ministeriale relativa agli insegnanti di religione cattolica, a.s. 2026/27 (di seguito "O.M. IRC"), in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo.

Si segnala all'attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione verranno inserite nella sezione "Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2026/27" del sito del Ministero dell'istruzione e del merito.

La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per le diverse categorie di personale scolastico. In particolare, fatto salvo, per il dettaglio delle informazioni, il rinvio al testo delle OO.MM. allegate, si sottolinea che sono state previste, per i docenti, distinte scadenze per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili e per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:

 

personale docente presentazione domande: dal 16 marzo 2026 al 2 aprile 2026
comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 4 maggio 2026
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 7 maggio 2026
pubblicazione dei movimenti: 29 maggio 2026
personale educativo presentazione domande: dal 16 marzo 2026 al 7 aprile 2026
comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 7 maggio 2026
pubblicazione dei movimenti: 4 giugno 2026
personale ATA presentazione domande: dal 23 marzo al 13 aprile 2026
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 21 maggio 2026
pubblicazione dei movimenti: 12 giugno 2026
IRC (procedura non informatizzata) presentazione domande: dal 21 marzo 2026 al 17 aprile 2026
pubblicazione dei movimenti: 5 giugno 2026
termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 25 maggio 2026

 

Le prime operazioni previste avranno inizio, quindi, il giorno 16 marzo 2026 con l'apertura delle funzioni per l'acquisizione delle domande relative alla mobilità docenti.

Le succitate ordinanze e, in particolare, quella relativa al personale docente, educativo ed ATA, attuano le disposizioni del CCNI e le disposizioni normative intervenute.

Si riporta, per ogni utilità, il quadro delle disposizioni contrattuali di particolare interesse, con le precisazioni relative alle modifiche intervenute.

 

PER IL PERSONALE DOCENTE:

VINCOLI DI PERMANENZA

- Il vincolo di permanenza triennale sancito, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, dall'art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, è stato applicato in caso di movimento ottenuto a seguito di espressione puntuale di scuola, in tutte le tre fasi dei movimenti (art. 2, comma 2 del CCNI). Le parti hanno stabilito che con il termine "sede" si debba far riferimento all'istituzione scolastica. Tale operazione comporta l'applicazione del vincolo alle ipotesi di espressione puntuale di scuola.

- Per le immissioni in ruolo a decorrere dall'a.s. 2023/24, obbligo per i docenti di permanere per un triennio nell'istituzione scolastica di svolgimento del percorso di formazione e prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, in applicazione del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (art. 2, comma 3 del CCNI). Riguardo al triennio di permanenza previsto dal citato art. 13, comma 5, ai fini del calcolo sono validi: gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ove consentite dalla normativa legislativa e contrattuale di riferimento; gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024; l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del percorso di formazione e prova; gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito; l'anno in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

- Vincolo triennale di permanenza di cui all'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e all'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (art. 2, comma 4 del CCNI): i docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova. Nel computo del triennio vengono calcolati gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente; l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova; gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito; l'anno in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

 

DOCENTI IN ATTESA DI TITOLARITÀ DEFINITIVA

I docenti con nomina giuridica nell'a.s. 2025/26 in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del CCNI e dell'articolo 8, comma 1, dell'O.M. (art. 2, comma 5 del CCNI).

Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) - Effettuazione della seconda fase - dell'Allegato 1 del CCNI seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità.

 

DOCENTI NON ABILITATI, VINCITORI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DDG 2575/23 (PNRR) E D.D.G. 3059/2024 (PNRR2)

Tali docenti, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità (art. 2, comma 5 del CCNI).

 

DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA

Con riferimento all'art 2, comma 6, del CCNI si segnalano le seguenti novità:

- alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista per i docenti che siano genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

- è stata espunta dal testo del CCNI la lettera e) relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Nel rinviare all'art. 2, comma 6, del CCNI in merito all'indicazione delle preferenze da parte dei docenti che intendano beneficiare delle citate deroghe, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello G pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale;

- sempre mediante il modello G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o degli assistiti o dei figli minori di quattordici anni, dichiarando la decorrenza dell'iscrizione anagrafica. Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'O.M. ma entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di mobilità, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'O.M.;

- nei casi di docenti che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di docenti che fruiscano dei riposi e permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 o di docenti che siano coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118, è necessario allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità). La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

 

DOCENTI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

La lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita negli specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, può presentare, in qualunque momento, domanda di mobilità, a prescindere dalla richiesta del competente Dipartimento di pubblica sicurezza. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei predetti percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione (art. 4, comma 24, dell'O.M.).

 

PASSAGGIO DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO

Per quanto riguarda la mobilità professionale, il passaggio di ruolo su posto di sostegno è possibile per il personale docente che, oltre ad aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, sia in possesso di specializzazione sul sostegno per altro grado di istruzione anche in assenza di abilitazione all'insegnamento sul grado richiesto (art. 4, comma 3, del CCNI).

 

MOBILITÀ DOCENTI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Con riferimento alla mobilità territoriale e professionale, i docenti titolari sui posti di educazione motoria nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con la precisazione che i movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati ai passaggi di cattedra (art. 5 del CCNI). Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

 

RESTITUZIONE AL RUOLO DI PROVENIENZA

Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, del CCNI, il successivo comma 4 prevede la possibilità per il personale docente, già passato in ruolo diverso di insegnamento del comparto scuola e che non abbia presentato domanda di mobilità, di chiedere, durante il primo anno di servizio coincidente con lo svolgimento del periodo di formazione e prova, la restituzione al ruolo di provenienza nella provincia di titolarità sui posti rimasti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all'esito delle operazioni di mobilità (art.7, comma 4 dell'Ipotesi di CCNI).

 

POSTO "MONTESSORI" NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per l'anno scolastico 2026/27 continuano ad operare le classi di scuola secondaria di primo grado attivate sperimentalmente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237, e ricondotte ad ordinamento in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, e individuate a decorrere dall'anno scolastico 2025/26 quali classi di scuola secondaria di primo grado a differenziazione didattica "Montessori". Pertanto, poiché anche per l'anno scolastico 2026/27 non è prevista l'istituzione di specifiche tipologie di posto, non si darà luogo a operazioni di titolarizzazione del personale (art. 7, comma 5, del CCNI).

 

CLASSE DI CONCORSO A-23 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) da CPIA alla classe di concorso A- 23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un trasferimento (art. 8, comma 8 dell'O.M.).

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado alla classe di concorso A-23 (AS23) nella scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un passaggio di ruolo. (art. 14, comma 4, secondo periodo dell'O.M.).

 

SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

Con riguardo alle disponibilità per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2026/27, si evidenzia che da esse vanno detratti:

- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI (art. 8, comma 2 del CCNI);

- per ciascun anno del triennio di vigenza del presente contratto, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (art. 8, comma 2 del CCNI).

 

RIPARTIZIONE DEI POSTI TRA IMMISSIONI IN RUOLO E MOBILITÀ

Ai fini della ripartizione dei posti tra immissioni in ruolo e mobilità (territoriale interprovinciale e professionale), nell'a.s. 2026/27 il posto dispari è assegnato alle immissioni in ruolo (art. 8, comma 7 del CCNI).

 

SISTEMA DELLE PRECEDENZE

La precedenza ai docenti trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari è riconosciuta per dieci anni (art. 13, comma 1, punti II e V del CCNI).

Si richiama l'attenzione sul sistema delle precedenze, riformulato in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il referente unico dell'assistenza (art. 13, comma 1, punto IV del CCNI).

Tenuto conto della soppressione del referente unico dell'assistenza, è riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti nel CCNI, ai docenti in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Ai sensi del punto IV del citato articolo 13, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.

Si ribadisce che la presentazione della documentazione relativa all'attività di assistenza a favore del soggetto con disabilità, al diritto a fruire dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero al diritto a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 151/200, è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non-conviventi.

 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 13 del CCNI, l'esclusione dalla graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazione di disabilità rivedibile per le categorie di cui alle lettere C) e D) del comma 1 delle suddette disposizioni contrattuali (art. 13, comma 2 del CCNI).

 

PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE OGGETTO DI DIMENSIONAMENTO

É confermata la disciplina relativa al trattamento del personale docente delle scuole oggetto di dimensionamento (art. 18 del CCNI).

 

MOBILITÀ DA E VERSO PROVINCE STATALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Le disposizioni contenute nell'art. 18-bis si applicano alla mobilità da e verso province statali di nuova istituzione. Ciò consente di distinguere tale ipotesi da quella prevista dall'art. 3, comma 6 (comuni che transitano in altra provincia già esistente) (art. 18-bis del CCNI). I trasferimenti a domanda del personale docente nei 10 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale secondo quanto disposto nel punto H-bis dell'Allegato 1 del CCNI e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.

 

DOCENTI PERDENTI POSTO NEI CTP

Per i docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti, individuati perdenti posto, qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico, il trasferimento è disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi (art. 20, comma 18 e art. 22, comma 8-bis del CCNI).

 

QUINQUENNIO DI PERMANENZA SU POSTO DI SOSTEGNO, SU POSTI DI TIPO SPECIALE E SU POSTI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO

Ai sensi dell'art. 23 del CCNI, il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno, posti di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato, è tenuto a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, su tali tipologie di posto. Pertanto, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di permanenza triennale di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del CCNI, il suddetto personale nel corso del quinquennio può presentare domanda di mobilità solo per tali tipologie di posto.

Il vincolo quinquennale di cui al primo periodo si applica anche a seguito di trasferimento da posto comune a posto di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato, a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posto.

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato:

- l'anno scolastico in corso;

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato;

- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato (art. 23, comma 8 del CCNI). I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. I docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai movimenti su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

 

DOCENTI TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO ADML, ADSL, BDSD E IN POSSESSO DI ABILITAZIONE

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando una sola classe di concorso per cui detto personale possiede l'abilitazione.

Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale Istanze on line mostra, infatti, una nuova sezione "Classe di concorso richiesta", in cui è presente la casella "Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell'abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD)". Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.

Resta ferma per il docente che presenta la domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune la facoltà, ove in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del CCNI, di presentare anche istanza di passaggio di cattedra, purché quest'ultima sia proposta, a pena di inammissibilità, per classe di concorso diversa da quella per la quale è stata presentata la domanda di trasferimento.

ALLEGATI PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E IRC ALLEGATO 1

Si segnala che:

- l'ordine delle operazioni della mobilità territoriale e professionale è allineato a quanto previsto al comma 1, punto IV), dell'art. 13 del CCNI, lettere A) B), C) e D);

- nella II fase dei movimenti:

- per l'a.s. 2026/27 i movimenti di cui al punto H-ter) dovranno essere realizzati secondo l'aliquota del 75% dei posti disponibili;

- i trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità saranno trattati alla lettera A), in tal modo equiparando la mobilità a domanda condizionata a quella d'ufficio;

- nella III fase vengono trattati i movimenti da e verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria, in quanto equiparati a passaggi di cattedra.

 

ALLEGATO 2

Con riferimento al punteggio previsto per il servizio pre-ruolo nella mobilità d'ufficio si evidenzia che:

- nella mobilità per l'a.s. 2026/27 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità è attribuito il punteggio di 5 punti (Tabella A)-A1) lettera B));

- per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità è attribuito il punteggio di 3 punti (Tabella A)-A1) lettera B));

- analoghe previsioni si riscontrano con riguardo al servizio pre-ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (Tabella A)-A1) lettera B1)).

- con riferimento alla valutazione dell'anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d'ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

Con riguardo al computo dell'anno di servizio pre-ruolo, si fa riferimento al servizio utile ai fini delle procedure selettive di cui all'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dall'art. 14, comma 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Pertanto, ai fini della mobilità, continua a trovare applicazione la disposizione per cui l'anno di servizio non di ruolo va valutato se prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485 (ad eccezione dei commi 1, 2 e 3 che fanno riferimento al calcolo del servizio pre-ruolo "per intero") e 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera.

Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio si fa presente che:

- l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, Tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio;

- entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.

Relativamente alle esigenze di famiglia:

- il punteggio previsto per il ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile è riconosciuto anche per il ricongiungimento al convivente di fatto; (Tabella A)-A2), lettera A));

- è confermato il punteggio previsto per il ricongiungimento ai figli (Tabella A)-A2), lettere B) e C).

I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) (docenti tutor e dell'orientamento) ed L) (docenti che prestano servizio in aree a forte rischio di abbandono) non attribuiscono punteggio per la mobilità 2026/27, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio (nota (18) alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi).

Il punteggio previsto dalla Tabella B)-B1) lettera C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità è attribuito alle condizioni ivi precisate.

Nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole primarie di montagna.

 

PER IL PERSONALE EDUCATIVO:

Si procederà secondo il calendario sopra riportato.

 

PER IL PERSONALE ATA:

Le innovazioni contrattuali più significative sono state dettate dalla necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 55 del C.C.N.L. Invero, tenuto conto del nuovo sistema classificatorio del personale A.T.A. e, in particolare, della intervenuta sostituzione del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi con quello dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione, i quali possono essere destinatari di incarico di D.S.G.A. di durata triennale conferibile da parte dell'Ambito territoriale, si è resa necessaria la definizione di apposita nuova disciplina in sede di C.C.N.I. mobilità con l'introduzione dei nuovi articoli 48 - bis, 48 - ter , con particolare riguardo alla definizione dell'ordine delle operazioni di mobilità del personale appartenente al ruolo dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione (Allegato F1).

 

VINCOLO DI PERMANENZA

Salvi i casi di deroga previsti dall'art. 34, comma 7 e dall'articolo 44, comma 5 del contratto, la sussistenza del vincolo triennale di permanenza nella sede di prima destinazione contenuto all'art. 35, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001, esplicitamente disposto con riguardo ai direttori dei servizi generali e amministrativi delle Istituzioni scolastiche, è confermata per tutto il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Ciò sul presupposto che, nonostante il nuovo sistema classificatorio e al di là della modifica del nomen iuris della qualifica professionale, resta invariata la disciplina del rapporto di lavoro nel suo contenuto essenziale e sul presupposto che il tenore dell'articolo 35, comma 5 - bis, D.lgs. 165/2001, possa reputarsi tale da ricomprendere nel suo ambito applicativo sia la qualifica professionale di D.S.G.A. sia la posizione di lavoro di D.S.G.A. che può discendere da incarico conferito dall'Ambito territoriale.

Il termine di efficacia del succitato vincolo di permanenza decorre dal momento dell'assegnazione della sede di titolarità definitiva e pertanto non è precluso il trasferimento ai Funzionari dell'Elevata Qualificazione che, assunti mediante procedura di progressione verticale o da concorso ordinario, prestano servizio su sede provvisoria al momento dell'apertura delle operazioni di mobilità. Nel caso in cui detto personale confermi la propria sede di servizio come sede definitiva di titolarità, l'anno di servizio prestato è computato ai fini della maturazione del triennio.

Con riferimento all'art 34, comma 7, del CCNI si segnalano le seguenti novità:

- alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista per i genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

- è stata espunta dal testo del CCNI la lettera e) relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

 

PERSONALE ATA VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE

La lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita negli specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, può presentare, in qualunque momento, domanda di mobilità, a prescindere dalla richiesta del competente Dipartimento di pubblica sicurezza. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei predetti percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione (art. 4, comma 24, dell'O.M.).

 

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

L'articolo 44, comma 2 del contratto prevede che nel caso in cui nell'ambito del medesimo dimensionamento siano coinvolti Funzionari dell'Elevata Qualificazione che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei D.S.G.A. e altri Funzionari incaricati di Elevata Qualificazione, è individuato perdente posto prioritariamente il personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. non già inquadrato nel profilo di D.S.G.A. del previgente ordinamento. Il medesimo articolo (comma 3) disciplina la precedenza nel riassorbimento secondo il criterio della precedente titolarità prevedendo in via sussidiaria che le assegnazioni avvengano a domanda e in ordine di punteggio, ferma la preferenza per i Funzionari dell'Elevata Qualificazione. che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei D.S.G.A. rispetto al restante personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Le citate disposizioni, nella misura in cui attribuiscono una posizione di preferenza agli ex D.S.G.A., hanno lo scopo di garantire un adeguato coordinamento tra le operazioni di individuazione del Funzionario dell' Elevata Qualificazione perdente posto e il disposto dell'art. 55 del nuovo C.C.N.L. che riconosce al personale che sulla base del previgente ordinamento professionale era inquadrato nell'area dei D.S.G.A. il diritto al rinnovo/attribuzione dell'incarico di D.S.G.A. fino alla cessazione del rapporto di lavoro, a differenza dei nuovi Funzionari dell'Elevata Qualificazione i quali sono solo potenziali destinatari di incarico di D.S.G.A. da parte degli Ambiti territoriali senza vantare nei confronti della Amministrazione alcuna pretesa al suo conferimento.

 

MOBILITA' DEL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE.

Sulla scorta di quanto già precisato con riferimento all'art. 55 del C.C.N.L., per il personale ex D.S.G.A. il conferimento di incarico di Elevata Qualificazione rappresenta un elemento connaturato alla figura professionale, a differenza di quanto può dirsi invece per il personale neo immesso nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. per i quali l'incarico costituirà (a regime ovverosia nel momento in cui i dipendenti inquadrati nell'area saranno in numero maggiore dei posti di funzione individuati) un elemento accidentale. Ciò, con riferimento alle operazioni di mobilità, implica che il personale ex D.S.G.A. può partecipare alle operazioni di mobilità solo per sedi dove è disponibile la posizione di lavoro di D.S.G.A., mentre il restante personale dell'area può partecipare per sedi in cui sono disponibili posizioni relative al profilo di Funzionario dell'Elevata Qualificazione indipendentemente dalla circostanza di essere o meno disponibile la posizione da D.S.G.A.

Allo stato attuale, fintanto che i dipendenti inquadrati nell'area non saranno in numero maggiore dei posti di funzione individuati, gli ex D.S.G.A. e i nuovi Funzionari dell'Elevata Qualificazione possono ottenere il trasferimento solo su sede in cui è vacante la posizione di D.S.G.A.

 

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI A.T.A.

In attesa della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali A.T.A., per il triennio di vigenza della presente Ipotesi di contratto, le parti contrattuali hanno ritenuto di non apportare modifiche al previgente sistema dei punteggi; cionondimeno, le parti, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta di intenti, hanno convenuto sulla necessità di aggiornamento delle tabelle per il personale A.T.A. in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Si è ritenuto opportuno fornire in seno all'Ordinanza ministeriale (art. 24, comma 3 bis) un chiarimento in ordine alla natura dei trasferimenti in cui è riconosciuto punteggio al servizio svolto dal personale A.T.A. ex L.S.U. e co.co.co, prima dell'immissione nei ruoli dello Stato o della stabilizzazione, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali precisandosi a tal riguardo che la locuzione "Esclusivamente ai fini della mobilità il punteggio è riconosciuto ..." contenuta nelle note g) e h) dell'allegato E, tabella A), I) va intesa come riferita non solo alla mobilità volontaria ma anche a quella d'ufficio.

 

ISTANZA UNICA DI MOBILITA' PER PIU' PROVINCE

Come già previsto per il personale docente, è stata estesa anche al personale A.T.A. la possibilità di presentare domanda di mobilità per più di una provincia mediante produzione di un'unica istanza.

 

SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Anche con riguardo al personale A.T.A. sono state recepite le modifiche sopra compiutamente esposte in relazione al personale docente e segnatamente:

- l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza al personale trasferito a domanda condizionata o d'ufficio richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (art. 40, comma 1, punti II e V del C.C.N.I.)

- l'adeguamento del testo contrattuale (art. 40, comma 1, punto IV del C.C.N.I.) all'art. 33, comma 3, della L. 104/92 che, come modificato dal D.lgs. 105/2022, ha eliminato la figura del referente unico per l'assistenza;

- il riconoscimento anche nei trasferimenti interprovinciali della precedenza per i figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità (art. 40, comma 1, punto IV del C.C.N.I.)

 

PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA:

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica. Anche per questi ultimi si evidenzia che l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato il referente unico dell'assistenza.

Tenuto conto della soppressione della figura del referente unico dell'assistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI è riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti dalla medesima disposizione, agli insegnanti di religione cattolica in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

I requisiti e le condizioni per beneficiare della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI, devono essere documentati secondo quanto indicato all'art. 4 dell'O.M. relativa al personale docente, educativo ed ATA (art. 13, comma 1, punto IV del CCNI).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNI, tutti gli insegnanti di religione cattolica che beneficiano della suddetta precedenza sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione del personale in soprannumero di cui all'art. 10, comma 4, dell'O.M. IRC.

Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità (art. 10, comma 4, dell'O.M. IRC).

Si segnala che gli insegnanti di religione interamente utilizzati in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, hanno diritto a precedenza nel caso in cui richiedano l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici del decennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale (art. 27, comma 8 del CCNI).

Analogamente a quanto evidenziato per il personale docente ed educativo, i titoli generali previsti per il servizio svolto in qualità di docenti tutor e dell'orientamento e nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono non attribuiscono punteggio per la mobilità 2026/27, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio (nota (18) alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi).

 

MODALITÀ DI ACCESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione delle istanze di mobilità on-line, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".

Vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, educativo ed ATA, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.

 

INDICAZIONI SUL PERSONALE SOPRANNUMERARIO:

Si raccomanda un'attenta analisi dei diversi provvedimenti di competenza degli Uffici in indirizzo e si prega di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici relativamente agli adempimenti da disporre in ordine alla predisposizione delle graduatorie di Istituto, per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario.

A chiarimento di quanto previsto negli articoli 19, comma 2, e 21, comma 1, del CCNI, il docente soprannumerario su specifica tipologia di posto di sostegno (vista/udito/psicofisici), partecipa ai movimenti con precedenza, qualora in possesso del relativo titolo di specializzazione, su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile.

 

ULTERIORI INDICAZIONI:

Si rimette alla valutazione dei Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali l'opportunità di accogliere domande tardive da parte del personale per il quale siano in corso aggiornamenti dello stato giuridico, anche a seguito dell'esito di contenzioso. In ogni caso, tuttavia, si rappresenta il carattere perentorio dei termini fissati dalla relativa Ordinanza per l'inserimento al SIDI delle domande di mobilità: dopo tale data e sino all'avvenuta pubblicazione dei movimenti non sarà più possibile effettuare alcuna variazione dello stato giuridico del personale.

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Nei casi in cui il CCNI prevede la presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall'utilizzo del portale Istanze on line del sito del MIM, si raccomanda di garantire l'osservanza delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Si richiama la disciplina relativa agli obblighi in materia di tutela del trattamento dei dati personali riguardante sia il personale docente ed educativo sia il personale ATA (art. 50 del CCNI).

Tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e al Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico del 29 aprile 2021. In particolare, si richiama l'attenzione sull'osservanza della disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Si invitano codesti Uffici a raccomandare anche alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati a organizzare delle attività di help desk al fine di favorire, per quanto possibile nell'attuale contesto, le risposte ai quesiti che possano pervenire dal personale docente, educativo, A.T.A. e dagli insegnanti di religione cattolica, interessati alla procedura.

Si invitano codesti Uffici scolastici regionali a dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

Allegato 1 -Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 10 marzo 2026

Allegato 2 -Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2026/27

Allegato 3 -Ordinanza ministeriale relativa agli insegnanti di religione cattolica, a.s. 2026/27