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Circolare INPS 16.03.2026, n. 28

Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 e art. 1, commi 180, 181 e da 185 a 190 della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

Premessa

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (di seguito, anche legge di Bilancio 2026), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, all'articolo 1, commi 180 e 181, e da 185 a 190, detta disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

In particolare, l'articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026 prevede che: "L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028 [...]".

Il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante "Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita" (Allegato n. 1), prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità".

Pertanto, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, l'incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025, pari a tre mesi, si applica nella misura di un mese per l'anno 2027 e in misura intera di tre mesi per l'anno 2028.

La legge di Bilancio 2026 disciplina, inoltre, le fattispecie escluse dall'applicazione dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto per il biennio in argomento. In particolare, all'articolo 1:

- il comma 186 prevede che l'incremento per il biennio 2027-2028 non si applica ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 187, ossia: a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c ) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

 

- il comma 188 dispone che l'incremento in argomento non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori addetti a una mansione gravosa o particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato dalla legge (cfr. l'art. 1, comma 199, lett. d), della legge n. 232 del 2016);

- il comma 189, modificando il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, dispone che anche per il biennio in esame non si applica l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita ai requisiti previsti per l'accesso al pensionamento in favore degli addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti di cui al medesimo decreto legislativo.

Ai sensi del comma 190 dell'articolo 1 in argomento, il citato comma 186 non si applica nei confronti dei soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

Con riferimento al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'AGO. In particolare, per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'incremento aggiuntivo è pari a un mese per l'anno 2028, un ulteriore mese per l'anno 2029 e un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030. Il successivo comma 181 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, non trova applicazione o si applica parzialmente l'incremento aggiuntivo di cui al citato comma 180.

Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni per l'applicazione delle disposizioni normative in argomento e si allega una tabella riepilogativa dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (Allegato n. 2).

 

1. Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027- 2028. Decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e articolo 1, comma 185, della legge n. 199 del 2025

Come anticipato, il decreto direttoriale 19 dicembre 2025, per il biennio 2027-2028, ha previsto un incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026, che disciplina le modalità applicative dell'incremento previsto con il decreto direttoriale in argomento, i requisiti di accesso al sistema pensionistico sono incrementati:

- nella misura di un mese per l'anno 2027;

- nella misura intera di tre mesi per l'anno 2028.

Con riferimento all'applicazione dell'incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 (cc.dd. Quote), si rinvia al successivo paragrafo 3.3.

 

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

Si riportano di seguito i requisiti di accesso al sistema pensionistico, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, con riferimento ai seguenti trattamenti:

- pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011;

- pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

- pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, lettere a), b) e c), della legge n. 232 del 2016.

Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in argomento anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

 

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011). Requisito anagrafico

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è il seguente:

 

Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 67 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 67 anni e 3 mesi*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico, previsto dall'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, è il seguente:

 

Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 71 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 71 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 71 anni e 3 mesi*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

 

2.2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011). Requisito anagrafico e contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

 

Anno Uomini Donne
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 42 anni e 11 mesi 41 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 43 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2029 43 anni e 1 mese* 42 anni e 1 mese*
*Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

Si ricorda che i requisiti per la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto- legge n. 201 del 2011, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, non sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita, stante quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

L'articolo 1, comma 162, della legge n. 213 del 2023 prevede che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dal 1° gennaio 2028.

Le decorrenze dei trattamenti pensionistici previste dal citato comma 162 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 non trovano applicazione per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafico e contributivo di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il conseguimento della pensione anticipata, sono i seguenti:

 

Anno Età Contribuzione
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 64 anni e 1 mese 20 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 64 anni e 3 mesi 20 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 64 anni e 3 mesi* 20 anni e 3 mesi*
*Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

 

Al riguardo, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 213 del 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cfr. la circolare n. 46 del 13 marzo 2024).

 

Il trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

 

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), b) e c), della legge n. 232 del 2016)

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è il seguente:

 

Anno Requisito
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 41 anni e 1 mesi
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 41 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 41 anni e 3 mesi*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12- bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

Ai sensi del comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 rientrano nella suddetta categoria i lavoratori che hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato abbiano compiuto settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Tale trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

L'articolo 1, comma 163, della legge n. 213 del 2023, modificando l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, dispone che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dal 1° gennaio 2028.

Le decorrenze dei trattamenti pensionistici previste dal citato comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.

In merito ai requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) del comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, si rinvia al successivo paragrafo 3.2.

 

3. Fattispecie per le quali non trova applicazione l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita

Si riportano di seguito le fattispecie previste dalla legge di Bilancio 2026, per le quali non trova applicazione l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.

 

3.1. Lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (art. 1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025)

Come indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 1, commi 186 e 187, della legge di Bilancio 2026, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, nei confronti dei lavoratori iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) lavoratori dipendenti che, al momento del pensionamento, svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, le professioni indicate nell'allegato B alla legge n. 205 del 2017 - per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo - e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività gravose);

b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti).

Con riferimento alla pensione di vecchiaia, per i lavoratori addetti ad attività gravose di cui alla lettera a) per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa e i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti di cui alla lettera b) non trova applicazione l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020, pari a cinque mesi (cfr. l'art. 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205 del 2017 e la circolare n. 126 del 28 dicembre 2018).

Tali lavoratori, per il biennio 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Diversamente, per i lavoratori addetti ad attività gravose di cui alla lettera a) per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa trova applicazione l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020, stante il diverso arco temporale di riferimento per lo svolgimento dell'attività gravosa individuato dalla legge n. 205 del 2017. Pertanto, tali lavoratori, nel 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia a 67 anni di età in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Con riferimento alla pensione anticipata, per la generalità dei lavoratori, compresi i lavoratori di cui alle lettere a) e b), del comma 187 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, i requisiti contributivi di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 non sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge n. 213 del 2023.

Si riportano di seguito i requisiti di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori in esame.

 

Pensione di vecchiaia - articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028
Anzianità Contributiva Periodo svolgimento attività Requisito Anagrafico
a) lavoratori addetti ad attività gravose 30 anni 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa 66 anni e 7 mesi*
6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa 67 anni*
b) lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti 30 anni - 7 anni di attività faticosa e pesante negli ultimi 10 di attività lavorativa - attività faticosa e pesante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva 66 anni e 7 mesi*
*Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12- bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

 

Pensione anticipata - articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028
Categoria Periodo svolgimento attività Requisito Contributivo
a) lavoratori addetti ad attività gravose 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa 42 anni e 10
6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa
mesi (uomini)*
41 anni e 10 mesi (donne)*
b) lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti - 7 anni di attività faticosa e pesante negli ultimi 10 di attività lavorativa
- attività faticosa e pesante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva
*Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12- bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

 

Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.

In particolare, nell'ipotesi di pensione in regime di cumulo, il requisito dei 30 anni, richiesto dall'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge di Bilancio 2026, è perfezionato tenendo conto di tutta la contribuzione delle gestioni interessate al cumulo; la condizione di adibizione all'attività gravosa o particolarmente faticosa e pesante è soddisfatta considerando tutta la contribuzione presso le gestioni interessate al cumulo.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare si rinvia alle istruzioni operative fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 126 del 2018.

 

3.2 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 188, della legge n. 199 del 2025)

L'articolo 1, comma 188, della legge di Bilancio 2026 prevede che l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non si applica al requisito contributivo ridotto per l'accesso alla pensione anticipata previsto per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, che si trovino nella condizione di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

In particolare, rientrano in tale categoria i lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'Allegato E annesso alla legge n. 232 del 2016, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (lavoratori addetti ad attività gravose), nonché i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti).

Al riguardo, l'Allegato E annesso alla legge n. 232 del 2016, con effetto dal 1° gennaio 2018, è stato integrato con le mansioni di cui all'Allegato B della legge n. 205 del 2017. Tali mansioni sono specificate nell'Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 5 febbraio 2018, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017.

 

Anno Requisito
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 41 anni
Dal 1° gennaio 2029 41 anni*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010

Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

L'articolo 1, comma 163, della legge n. 213 del 2023, prevede che i trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le decorrenze dei trattamenti pensionistici previste dal citato comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.

 

3.3 Lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 (art. 1, comma 189, della legge n. 199 del 2025)

L'articolo 1, comma 189, della legge di Bilancio 2026, modificando l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, dispone che anche per il biennio 2027-2028 non trova applicazione l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento in favore dei lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al medesimo decreto legislativo.

Pertanto, i requisiti in argomento non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.

Si riepilogano di seguito i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in trattazione:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno; lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo: anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, come indicato nella seguente tabella.

 

Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2027 al 31.12.2028
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 61 anni e 7 mesi* 97,6* almeno 35 anni minimo 62 anni e 7 mesi* 98,6*
*Requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010

- lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, come indicato nella seguente tabella.

 

Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2027 al 31.12.2028
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 63 anni e 7 mesi* 99,6* almeno 35 anni minimo 64 anni e 7 mesi* 100,6*
*Requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010

- lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, come indicato nella seguente tabella.

 

Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2027 al 31.12.2028
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 62 anni e 7 mesi* 98,6* almeno 35 anni minimo 63 anni e 7 mesi* 99,6*
*Requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010

 

4. Disposizioni per i titolari dell'APE sociale (art. 1, comma 190, della legge n. 199 del 2025)

Ai sensi del comma 190 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 3.1 della presente circolare che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

 

5. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Il comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In particolare, tale comma dispone, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194 del medesimo articolo 1, fermo quanto stabilito dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'AGO.

Il successivo comma 181 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182 dell'articolo 1 in argomento, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento aggiuntivo di cui al comma 180 possa non trovare applicazione o si applichi parzialmente.

Pertanto, con riferimento alla disciplina introdotta dai citati commi 180 e 181, si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell'emanazione del citato decreto.

Conseguentemente, stante il combinato disposto del decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e dell'articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026, e facendo salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 181, i requisiti anagrafico e contributivo - qualora l'accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall'età - previsti per il trattamento pensionistico in favore del personale in argomento sono incrementati come segue:

- di un mese per l'anno 2027;

- di tre mesi per l'anno 2028.

Si riportano di seguito i requisiti per l'accesso al pensionamento per il biennio 2027-2028.

 

5.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2027, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di un mese rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026, mentre per l'anno 2028 l'incremento è pari a tre mesi.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

 

5.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2027 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese, indipendentemente dall'età;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese;

3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese.

A decorrere dal 1° gennaio 2028 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi;

3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).