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Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27

Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n 164, e, in particolare: l'articolo 4, comma 1, che prevede che all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, "le parole «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028»; l'articolo 4, comma 1-bis, che prevede che "la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35-ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, e l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università", convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e in particolare l'articolo 1, comma 4, che prevede che "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza biennale";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma l;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

Visto la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;

Visto l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'"Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4- ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, il quale prevede che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio triennale per il triennio 2022 - 2024" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 329 a 338;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante "Disposizioni vigenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199;

Visto Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", e in particolare l'articolo 1, commi 515, 516 e 517;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, recante "Definizione del percorso universitario accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 20 novembre 2023 recante "Integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze. Provvedimento attuativo del PNRR - Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Milestone UE M4C1-10";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 22 dicembre 2023, n. 255, recante "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2024, n. 88, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto "Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020";

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

Preso atto che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede la compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;

Ritenuto di utilizzare a tal fine appositi codici alfanumerici;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 157 dell'11 dicembre 2025;

Ritenuto di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa all'inserimento di un ulteriore comma all'articolo 5, in quanto la previsione transitoria di cui si chiede l'aggiunta ha già esplicato i suoi effetti nelle precedenti ordinanze su una platea di interessati che è rimasta invariata;

Ritenuto di non accogliere l'emendamento soppressivo all'articolo 7, comma 4, lettera e), punto ii), richiesto dal CSPI in quanto, in assenza del periodo finale, la fattispecie risulterebbe priva di specifica disciplina;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di prevedere, relativamente all'articolo 15, commi 1 e 2, la possibilità di non applicare le sanzioni ivi previste nei casi di giustificato motivo, suffragato da oggettiva documentazione, in quanto l'intervento proposto presenterebbe carattere di eccessiva astrattezza e sovvertirebbe sistema sanzionatorio, attualmente commisurato alle nuove modalità di scorrimento delle graduatorie;

Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 15, comma 3, in quanto il testo riformulato consentirebbe di lasciare supplenze conferite fino al 30 giugno o al 31 agosto sulla base delle graduatorie di istituto per accettarne altre della medesima durata, conferite sulla base di qualsivoglia procedura, compromettendo la continuità didattica;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di valutazione dei titoli di differenziazione didattica nella seconda fascia della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, in quanto costituita da aspiranti docenti privi del titolo di accesso ai posti comuni del medesimo grado;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di valutazione dei titoli di differenziazione didattica Montessori nella prima e nella seconda fascia delle classi di concorso della scuola secondaria di primo grado, nelle more della riconduzione a regime dei relativi percorsi di specializzazione e del recepimento nell'organico di diritto della specifica tipologia di posto;

Ritenuto di mantenere l'accreditamento da parte di Accredia e la conformità ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu quali requisiti necessari per la valutabilità delle certificazioni informatiche, al fine di garantirne un livello qualitativo uniforme;

Ritenuto di non accogliere, relativamente alla Tabella A/7, punto A.2, la richiesta del CSPI di diversificare il punteggio assegnato ai percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, rispetto a quello assegnato ai corsi di specializzazione ordinari, in quanto l'equiparazione dei percorsi di specializzazione trova rispondenza nell'equiparazione tra i diversi percorsi di abilitazione per la scuola secondaria previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, di cui alla tabella A/3, punto A.2, richiesta dal CSPI nel parere espresso per l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024;

Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali;

Sentito Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

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