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Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27

Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 7 - Istanza di partecipazione

1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti, nonché per la prima fascia delle graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti previsti.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 (giorno di pubblicazione della presente ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it) e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6;

b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;

c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.

i. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite "istanze online" a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l'esclusione dalla prima fascia, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

ii. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dall'Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;

g) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.

6. L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6.

8. L'aspirante che non è in possesso dello specifico titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie.

9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.

10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e), punto i).

12. Gli aspiranti docenti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

a) titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all'estero, qualora ancora non riconosciuti. Nelle more della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, gli aspiranti sono tenuti a produrre ed allegare una traduzione del titolo interessato, secondo le modalità specificate di seguito. Analogamente, ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7, dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall'Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione secondo le modalità specificate di seguito. Dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, in conformità alla disposizione da ultimo citata, la natura selettiva dell'accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l'obbligo di frequenza. La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano;

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;

c) servizi di insegnamento prestati in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.