Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. I titoli degli aspiranti già inseriti nelle GPS, che nei precedenti bienni di vigenza delle GPS hanno acquisito un punteggio determinato sulla base delle tabelle di valutazione allegate alle ordinanze ministeriali 10 luglio 2020, n. 60, 6 maggio 2022, n. 112, e 16 maggio 2024, n. 88, sono rideterminati secondo le nuove tabelle di valutazione.
3. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'interessato l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.
4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni.
5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
6. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La presente ordinanza è pubblicata sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.