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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni in materia di politiche e coesione

Capo I - Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale

Art. 28 - Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

2) il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».

2. Il Fondo di cui all'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo del presente comma e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimità territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3.

3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, è stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.

3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di euro 600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia nonché agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:

a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;

b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.

b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza;

b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona.

5. E' revocata la somma di 27,6 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.

5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1» sono soppresse.