Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione II - Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della missione 1, componente 1, del PNRR
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «di cittadinanza, residenza e soggiorno» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,» sono soppresse;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente»;
4) la lettera d) è abrogata;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per per l'anno 2030, 33,5 milioni di euro per l'anno 2031, 34,2 milioni di euro per l'anno 2032, 34,8 milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.