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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Sezione II - Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della missione 1, componente 1, del PNRR

Art. 6 - Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori

1. Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale). - 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di euro 400.000 per l'anno 2028 in favore del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo III»;

b) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»;

c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»;

d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse;

e) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»;

f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato».

5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera bb) è abrogata.

6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.