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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Sezione II - Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della missione 1, componente 1, del PNRR

Art. 11 - Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali). - 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.

2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente aggiornati dai gestori degli strumenti stessi:

a) le identità digitali di cui al sistema della carta di identità elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;

b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;

c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.

3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, l'ANPR è integrata e costantemente aggiornata con le seguenti informazioni:

a) tipologia di strumento digitale;

b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;

c) natura del gestore, se pubblico o privato;

d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;

e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;

f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;

g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;

h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;

i) nel caso della piattaforma per la gestione delle deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.

5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente aggiornati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e aggiornamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante aggiornamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.

6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio delle stesse; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità dell'ANPR e della gestione della sezione di cui al comma 2 del presente articolo, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, i dati nella sezione dell'ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR per la durata massima di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.

14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 6-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'iscrizione nell'Indice di cui al comma 1 avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice di cui al medesimo comma 1 tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico»;

c) all'articolo 50:

1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano lo scambio delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;

2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;

d) all'articolo 62:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare dell'ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, ferma restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate dall'AgID.»;

e) nella sezione II del capo V, dopo l'articolo 62-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare - ANGEMAR). - 1. E' istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, i registri e gli archivi previsti a legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dal codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi di dati detenute da altre amministrazioni.

3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:

a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

5. Nelle more della piena operatività, l'ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.»;

e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

«1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi».

2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonché per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.