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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Sezione I - Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR

Art. 4 bis - Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici

1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalità previste dal comma 2.

2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 è attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», del PNRR.

3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le diposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.