Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione I - Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR
1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalità previste dal comma 2.
2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 è attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», del PNRR.
3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le diposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.