Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11.02.2026
1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le operazioni di esportazione dei rottami metallici compresi nei codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono soggette all'obbligo di notifica di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 quando di consistenza quantitativa pari alle seguenti:
a) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici 7404 e 7602, le relative esportazioni sono soggette ad obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 75 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 150 tonnellate;
b) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7902, le relative esportazioni sono soggette a obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 50 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 100 tonnellate.