Decreto M.I.M. 18.02.2026, n. 28
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito. A decorrere dalla suddetta data non sono più applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 319, concernente "Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado".
2. Gli uffici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.