Nota M.I.M. 16.04.2026, prot. n. 10164
Dotazioni organiche del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2026/2027.
La presente nota definisce, per l'anno scolastico 2026/2027, le istruzioni operative per la determinazione: 1) dell'organico dell'autonomia del personale docente; 2) dell'organico dei posti per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto; 3) dell'organico di diritto del personale educativo.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, l'organico dell'autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a mezzo del decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Pertanto, lo schema di decreto in argomento, in corso di perfezionamento e già trasmesso in bozza, definisce, in particolare, per l'anno scolastico 2026/2027:
- l'organico dell'autonomia del personale docente, suddiviso per regioni;
- la stima, regionale e nazionale, del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posto intero;
- la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione.
- l'estensione a tutte le regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto- legge n.123 del 2023 come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 131 del 2025, per le finalità ivi indicate:
- la previsione del numero massimo delle classi da attivare nella scuola secondaria di secondo grado;
- la previsione del numero delle classi da attivare per l'istruzione tecnica;
- il numero di docenti da destinare alla classe di concorso A-23 nella scuola secondaria;
- l'incremento dell'organico dell'autonomia per n. 134 unità con riferimento ai posti di sostegno;
- il decremento dell'organico dell'autonomia per n. 1.407 unità con riferimento ai posti del potenziamento dell'offerta formativa.
Le succitate disposizioni sono da attuarsi a cura degli Uffici scolastici regionali nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, senza determinare situazioni di esubero di personale. Sarà anche cura dei predetti Uffici verificare i dati comunicati dalle Istituzioni scolastiche ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, nonché comunicare, con il supporto degli Uffici di ambito territoriale, attraverso le apposite funzionalità disponibili sul SIDI, le classi istituite in deroga ai parametri del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e il relativo monte ore necessario all'attivazione delle suddette classi, specificando la motivazione alla base della deroga, tra quelle previste all'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Come è noto, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 l'organico dell'autonomia è stato ridotto di n. 5.660 unità (posti comuni), suddivisi a livello regionale in ragione del calo percentuale degli alunni registrato in ciascuna regione.
In riferimento all'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi IV e V della scuola primaria, viene indicata, per l'anno scolastico 2026/27, la stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria, nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, con l'indicazione dei posti interi interni e di quelli ottenuti come somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero. Le classi sono state determinate per scorrimento delle attuali classi terze e quarte funzionanti per regione nell'organico di fatto, come registrate nel SIDI, mentre i posti sono stati stimati ipotizzando due ore di insegnamento per classe e la massima aggregazione a livello provinciale del monte ore residuo per la costituzione di posti interi. La stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria, nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, è da intendersi quindi quale limite finanziario, stante l'impossibilità di istituire posti orario esterni nella scuola primaria. La Tabella 1 individua, pertanto, i posti interi interni che si prevede saranno costituiti, quantificando, per la restante parte, i posti derivanti da aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero per l'a.s. 2026/27.
Con lo schema di decreto in argomento è inoltre determinato il numero massimo di posti da destinare alle classi costituite in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. A titolo meramente indicativo, è riportato il numero di posti attivabili per regione, qualora si istituissero tutte le classi in deroga nella scuola secondaria di II grado, ferma restando la possibilità di gestire situazioni di criticità anche negli altri gradi di istruzione.
I posti da attivare per l'insegnamento dell'educazione motoria e quelli da destinare alle classi in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sono ricompresi nel contingente dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento dell'organico dell'autonomia, la cui consistenza costituisce il valore obiettivo anche per l'anno scolastico 2026/27.
Resta quindi inteso che i posti di nuova istituzione non devono comportare nuovi o maggiori oneri, né creare esuberi.
Ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n.123 del 2023 come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 131 del 2025nei limiti dei contingenti d'organico assegnati con lo schema di decreto in argomento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gli Uffici Scolastici Regionali possono altresì derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sia con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, sia con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.
Sarà cura degli Uffici scolastici regionali comunicare, con il supporto delle rispettive articolazioni territoriali, attraverso le apposite funzionalità disponibili sul SIDI, le classi istituite in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, specificando la motivazione alla base della deroga, tra quelle previste all'articolo 10-bis del decreto-legge n.123 del 2023.
Lo schema di decreto interministeriale in esame definisce i contingenti dei posti comuni e dei posti per il potenziamento (Tabelle A), dei posti di sostegno (Tabella B) e dei posti per l'adeguamento alle situazioni di fatto (Tabella C), ripartendoli tra i diversi gradi di istruzione (Tabelle A1, B1 e C1) nonché per la classe di concorso A-23 (Tabella A2). Sono definite, altresì, il numero massimo delle classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado nonché la previsione del numero di classi attivabili nell'istruzione tecnica (Tabella D).
È fatta salva la facoltà degli Uffici scolastici regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione fornita tra i diversi ordini e gradi di scuola nell'ambito delle singole Tabelle (A1, A2, B1 e C1) in base alle effettive esigenze. Si specifica, con particolare riferimento ai posti del potenziamento dell'offerta formativa oggetto di rimodulazione già a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, che i contingenti numerici attribuiti dovranno tendenzialmente permanere immutati rispetto alla suddivisione per gradi di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, come definiti nell'ambito del decreto interministeriale in esame ciò in ragione delle clausole finanziarie sottese alla creazione dei predetti posti tenuto conto, fra l'altro, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, fermo restando quanto previsto in termini di compensazione fra gradi nell'ambito della Tabella A2 nonché di quanto precisato in seguito con riferimento alle compensazioni sui posti di sostegno.
Con successivo decreto interministeriale, si darà attuazione anche per l'anno scolastico 2026/27 alle previsioni di cui all'art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente definito per l'a.s. 2026/27, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Più in particolare, il predetto decreto specificherà gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per l'individuazione delle istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Anche in questo caso, i posti autorizzati rientrano nel contingente obiettivo complessivo dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento dell'organico dell'autonomia, individuati nella Tabella A -A1 dello schema di decreto interministeriale in argomento.
La costituzione di classi in deroga non deve comportare nuovi o maggiori oneri finanziari e strumentali, e non po' determinare posizioni di esubero.
- Organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2026/2027
La quantificazione e la ripartizione tra le regioni del contingente di organico sono state effettuate tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto registrato nell'anno scolastico 2025/2026 nonché dall'entità della popolazione scolastica negli ultimi sei anni, rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo. In continuità con i criteri già adottati negli anni precedenti, la distribuzione del contingente tiene conto: del rapporto alunni/classi e classi/posti; della presenza di alunni con grave disabilità, aventi impatto sulla formazione delle classi; della conformazione geomorfologica delle aree geografiche; delle condizioni socioeconomiche; dell'offerta formativa delle varie regioni.
I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali:
1) previe interlocuzioni con le Regioni e dopo l'informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato dal CCNL di riferimento, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a ciascun Ufficio;
2) potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità - anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale - l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, destinandola a progetti di rete a condizione, però, che sia rispettato il complessivo organico dell'autonomia e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.
Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l'accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015 - nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016.
Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2025/26 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa vigente, l'attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla qualificazione dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, i quali, come è noto, costituiscono parte integrante dell'organico dell'autonomia.
Gli Uffici scolastici regionali, in attuazione di quanto previsto dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere l'avvio del prossimo anno scolastico.
In particolare, gli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall'esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente; provvedono, infine, al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al SIDI con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni.
- Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto).
Dopo aver raggiunto l'obiettivo dell'organico dell'autonomia il cui rispetto è necessario per attuare la programmazione delle procedure di mobilità nonché delle immissioni in ruolo, gli Uffici scolastici regionali presteranno pertanto particolare attenzione al consueto monitoraggio degli obiettivi messo a disposizione dai sistemi informativi, ivi compreso l'obiettivo di contenimento dell'adeguamento alle situazioni di fatto nella misura massima già comunicata.
Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono mantenute, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate, già comprensive dei predetti posti, come previsto dal comma 2 del succitato articolo 18- bis.
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti. Una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti "spezzoni", al fine principale di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato e di ridurre il ricorso all'organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili.
Ai sensi del comma 7, lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15, i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l'articolazione dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.
I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire l'adeguamento annuale dell'organico dell'autonomia per la propria regione nel limite delle risorse definite dallo schema di decreto interministeriale come previsto dal dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.
- Potenziamento dell'offerta formativa
Ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per le finalità ivi previste, è stata apportata una decurtazione dei posti del potenziamento dell'offerta formativa per n. 1.407 unità suddivise, per tutte le regioni, fra la scuola primaria e la scuola secondaria. Al riguardo, come già specificato, si invitano gli Uffici in indirizzo a mantenere costante il riparto numerico della dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, adeguandosi alle consistenze determinate a mezzo del decreto interministeriale in esame.
Gli Uffici scolastici regionali avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e deve tenere conto anche dei posti resisi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell'organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.
I posti del potenziamento dell'offerta formativa, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell'organico dell'autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell'infanzia e primaria quanto - nella scuola secondaria - per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
Le attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107 del 2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica.
Come richiamato in precedenti note, va garantita l'istituzione, nell'organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23.
In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024, lo schema di decreto in argomento ha assegnato, nell'ambito della Tabella A2, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i posti del potenziamento dell'offerta formativa per la classe di concorso A-23.
Ai fini dell'assegnazione dei posti - calcolati di norma nella misura di una unità per ciascuna delle classi di seguito indicate - devono essere prese in considerazione, per ogni Istituzione scolastica, tutte le classi aventi un numero di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe, ovvero considerando le medesime classi a partire da quelle della scuola primaria fino a giungere a quelle della scuola secondaria di secondo grado.
In ragione della sussistenza di Istituzioni scolastiche istituzionalmente prive di organico di docenti della scuola secondaria (ad esempio le Direzioni didattiche), gli Uffici scolastici regionali valuteranno l'opportunità di procedere all'assegnazione, pur sempre nell'ambito dell'organico dell'autonomia, di ulteriori posti nei punti organico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai fini del supporto alle predette Scuole. Fermo restando l'obiettivo del totale utilizzo delle risorse della Tabella A2, eventuali residui di posti dovranno comunque essere istituiti per la predetta classe concorso, nell'organico dell'autonomia, sempre nell'ambito dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e in via prioritaria nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, atteso che, anche in termini previsionali, il maggior numero di classi aventi i parametri di cui sopra insiste prevalentemente nell'ambito di quelle attivate nel primo ciclo di istruzione. Ad ogni modo, l'istituzione dei posti in argomento non deve determinare posizioni di esubero.
Anche per la classe di concorso A-23 ulteriori esigenze aggiuntive rispetto a quelle attribuite con l'organico dell'autonomia, potranno essere soddisfatte, in via del tutto eccezionale, nell'ambito delle risorse assegnate nella Tabella C (nel caso di specie, solo posti interi).
Si richiama, infine, sempre per la classe di concorso A-23, quanto precisato dall'articolo 1, comma 525, della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale: "Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza".
- Scuola dell'infanzia
Ricorrendo le condizioni di cui alla nota Prot. n. 100847 del 17 dicembre 2025 (iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2026/2027) possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2027, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico - didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.
Per l'attuazione degli anticipi, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici di ambito territoriale, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti.
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, è elevabile a richiesta delle famiglie fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.
Le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006, possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata.
Con riferimento ai posti del potenziamento dell'offerta formativa - posto comune, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà il contingente assegnato alla scuola dell'infanzia, nel limite di quello attribuito nell'anno scolastico 2025/2026.
- Scuola primaria
Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009 e dall'art. 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.
Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe, con minimo 15 alunni. L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, prevista dal D.P.R. n. 275/99, alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge n. 107 del 2015, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.
Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario" che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento della lingua inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico dell'autonomia) nell'ambito della stessa istituzione scolastica.
Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero, per riassorbire l'eventuale soprannumero nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.
L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il dPR 89/2010 ha esplicitamente abrogato la distribuzione oraria dell'insegnamento di lingua inglese, in quanto non in linea con le evoluzioni del dibattito didattico-pedagogico, che hanno rilevato come l'apprendimento in L2 sia migliore in età precoce, potendosi ovviamente avvalere di risorse professionali adeguate. A tal fine il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di risorse professionali in possesso dei titoli per tale insegnamento.
Solo per le ore di insegnamento della lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale, evitando un eccessivo frazionamento del posto e non superando il tetto di un posto ogni 8 classi.
In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985 e delle conseguenti intese, l'insegnamento della Religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate. Per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso, la dotazione dei posti del potenziamento dell'offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.
Come già specificato, per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, non essendo possibile istituire posti orario esterni, il numero di posti indicato costituisce il limite massimo di quelli da attivare per l'a.s. 2026/27 derivante dalle aggregazioni orarie di due ore per classe ricondotte a posto intero, calcolate in modo da realizzare la massima aggregazione possibile a livello provinciale.
Secondo quanto già chiarito nelle note del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n.2116 del 9 settembre 2022 e della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, n. 100847 del 17 dicembre 2025, tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009, nel tempo normale; detto incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, atteso che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.
Il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito consentirà da parte della scuola/ufficio di ambito territoriale di acquisire sulla tipologia posto EM - Classe di concorso Educazione motoria nella scuola primaria, posti o ore per la singola sede di organico della scuola primaria.
Gli Uffici scolastici regionali potranno, attraverso appositi monitoraggi disponibili online nelle funzioni SIDI, verificare il numero di posti interi interni acquisti e quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari presenti a sistema e ricondotti a posti intero (22 ore settimanali).
- Disposizioni comuni per la scuola secondaria
L'organico della scuola secondaria è determinato per l'anno scolastico 2026/27 sulla base delle classi di concorso definite dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016, dal D.M. 259 del 9 maggio 2017 e dal decreto interministeriale 22 dicembre 2023, n.255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché, per quanto riguarda i percorsi degli istituti professionali, dal decreto ministeriale 12 giugno 2020, n. 33.
L'attribuzione delle ore sviluppate dall'organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal sistema informativo (funzione "classi su classi di concorso"). Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curricolo d'istituto definito dall'istituzione scolastica sulla base della programmazione dell'offerta formativa. In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si darà precedenza al soggetto o ai soggetti che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità, nel rispetto delle precedenze di cui al medesimo Contratto.
Gli Uffici scolastici regionali avranno poi cura di attivare tempestivamente le procedure di mobilità, a domanda e d'ufficio, del personale risultato definitivamente soprannumerario. In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio di ambito territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza dalle graduatorie per le immissioni in ruolo. In mancanza delle citate situazioni, il Dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio di ambito territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento.
Nel rispetto dei limiti complessivi dell'organico regionale, ai sensi dell'art 4 del citato D.M. 259 nonché dell'art. 5 del citato DI n. 255, si ribadisce, come per l'anno scorso, che il personale a tempo indeterminato, assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso, mantenga le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale, si applicano le disposizioni, di cui all'art 14, commi 17 e ss., del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, relative al personale in esubero. Nel caso in cui detto personale abbia già presentato domanda di trasferimento, salvo i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, si ricorda che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti dall'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito, recante "Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2026/27".
Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico.
Per l'ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata, ai sensi della legge n. 107 del 2015, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o di secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell'intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune. Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell'adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all'interno di un'unica sede. Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all'istituto; nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti, andrà rideterminato il relativo totale sia delle cattedre interne sia delle ore residue agendo sull'apposita funzione di rettifica, le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche anche su diverso comune. I percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado costituiscono una sede di organico separata da quella diurna; eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
- Istruzione secondaria di I grado
Come è noto, la scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo di istruzione, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali).
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle Istituzioni scolastiche, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola Istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all'interno dell'organico dell'autonomia.
Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall' art. 5 del citato Regolamento, approvato con dPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale sia per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane, assicurando almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.
In attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, con decorrenza dal 1° settembre 2023, è entrato in vigore il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n.176, recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.
Come già indicato nella nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, Prot. n. 100847 del 17 dicembre 2025, cui sul punto si fa rinvio, l'attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all'autorizzazione da parte degli Uffici scolastici regionali e all'assegnazione alla scuola del relativo organico. Le predette attivazioni, nel rispetto dell'art.17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sono da contenersi nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali, umane e di organico disponibili a legislazione vigente e senza determinare esuberi.
L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'Istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.
Come è noto, l'articolo 2 della legge n. 150 del 2024, ha previsto che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possano richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. Sono state quindi ricondotte ad ordinamento, ai sensi del DM n. 112 del 6 giugno 2025, le classi di cui alla richiamata sperimentazione. I requisiti per l'istituzione e il funzionamento sono definiti dalla predetta legge e dal citato DM. Allo stato attuale non sono previsti né la definizione di specifiche funzioni SIDI né la creazione di dettagliate tipologie di posto, per cui gli Uffici scolastici regionali opereranno, come di consueto, per le sole Istituzioni scolastiche già attive nell'ambito della predetta sperimentazione. Conseguentemente non si procederà, anche per l'anno scolastico 2026/2027, a definire operazioni di titolarizzazione del personale interessato. Si rammenta che i contributi orari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237 in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 150 del 2024, dovranno essere ricavati nell'ambito delle risorse assegnate nella Tabella C dello schema di decreto interministeriale in argomento per le sole Istituzioni scolastiche già autorizzate nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021.
- Istruzione secondaria di II grado
Ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 il numero delle classi complessivamente attivato a livello nazionale nella scuola secondaria di secondo grado non potrà superare il numero delle classi attivato nel medesimo grado di istruzione nell'anno scolastico 2024/2025.
Pertanto, nell'ambito della Tabella D di cui allo schema di decreto interministeriale in argomento, sono stati attribuiti a ciascun Ufficio scolastico regionale appositi contingenti che costituiscono il numero massimo di classi di scuola secondaria di secondo grado attivabili per l'anno scolastico 2026/2027. Il contingente, che riguarda le classi prime, le classi intermedie, le classi terminali e le classi articolate, deve essere applicato nella sua interezza e rappresenta il valore obiettivo anche con riferimento alle esigenze derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.
Per quanto sopra, gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto del contingente attribuito a ciascuna regione esclusivamente a mezzo della citata Tabella D, che costituisce infatti l'unico parametro utile ai fini della verifica del citato valore soglia nazionale.
Unitamente al contingente di cui sopra è stato definito, per ciascun Ufficio scolastico regionale, il numero di classi attivabili nell'ambito dell'istruzione tecnica. Tale contingente, che comprende anch'esso le classi prime, le classi intermedie, le classi terminali e le classi articolate, può essere incrementato purché tale aumento sia disposto nell'ambito del limite massimo delle classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado come autorizzato per ciascun Ufficio scolastico regionale.
Si specifica che l'eventuale contingente di classi non utilizzato per l'istruzione tecnica potrà, viceversa, essere impiegato nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, fermo restando il limite di cui sopra.
Si rammenta che l'attivazione delle classi non dovrà in ogni caso generare posizioni di esubero.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
Per quanto riguarda le classi prime dell'istruzione tecnica, si fa presente che dall'anno scolastico 2026/2027 entreranno in vigore i nuovi ordinamenti come configurati a mezzo dell'Allegato B e degli Allegati da C-1 a C-11 del decreto ministeriale 19 febbraio 2026 n. 29, in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 144/2022.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Per quanto sopra, per le classi intermedie e le classi iniziali del secondo biennio degli istituti tecnici continua ad applicarsi l'ordinamento di istruzione tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 81 del 2009, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 81 del 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa.
In particolare, per consentire la progressiva applicazione del DM 29/2026, concernente la riforma dell'istruzione tecnica, in coerenza con la nota del Capo Dipartimento prot. 1397 del 19/03/2026, gli Uffici porranno specifica attenzione alla formazione delle cattedre derivanti dall'utilizzo della quota riservata alle istituzioni scolastiche e da quelle scaturenti dalla variazione dei nuovi quadri orari e dall'introduzione dei nuovi insegnamenti nelle classi prime, in modo da salvaguardare, ove possibile, la titolarità nell'organico dell'autonomia.
Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.
Nelle classi prime dei percorsi ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese L2, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano Triennale dell'Offerta formativa della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento di L2 (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera sono accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricoli, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa, fermo restando quanto precisato in seguito.
In particolare:
- per gli istituti tecnici (fermo restando quanto precisato in seguito nel paragrafo "Istruzione secondaria di II grado (classi prime degli istituti tecnici di cui al DM 29/2026) tale quota è determinata in modo differenziato per le classi dalla seconda alla quinta per le quali continua ad applicarsi l'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 88/2010 e per le classi prime per la cui applicazione occorre fare riferimento all'Allegato 2-ter del DL 144/2022.
Nel primo caso (classi II^, III^, IV^, V^) la quota di autonomia del 20% del curricolo, da definirsi nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato alla singola istituzione scolastica, è calcolata in base all'orario complessivo delle lezioni previste per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Nella diversa assegnazione del monte ore alle singole discipline si deve tener conto del criterio secondo cui ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20%.
Nel secondo caso (classi I^) la quota di autonomia del 20% del curricolo, da definirsi nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato alla singola istituzione scolastica e finalizzata al potenziamento degli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e all'attivazione di ulteriori insegnamenti, è calcolata sulla base dell'orario complessivo del curricolo nazionale del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nazionale nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni.
È opportuno precisare che per i percorsi di istruzione tecnica di cui al DM 29/2026 l'autonomia delle scuole si esprime anche attraverso la quota del curricolo a disposizione della scuola nell'ambito dell'Area di indirizzo flessibile (66 ore nel primo anno). Il calcolo del 20% dell'autonomia andrà pertanto definito tenuto conto del solo curricolo nazionale già fissato con gli Allegati al DM 29/2026, ovvero al netto delle ore a disposizione dell'istituzione scolastica. In merito alla determinazione del curricolo di istituto, che tiene conto pertanto sia della quota del curricolo a disposizione della scuola che della quota di autonomia, si richiama la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1397 del 19 marzo 2026 che fornisce indicazioni operative per un graduale adattamento del passaggio al nuovo ordinamento, sia dal punto vista didattico che organizzativo.
Con riferimento all'attivazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dei percorsi quadriennali relativi alla filiera formativa tecnologico professionale di istruzione tecnica, si fa presente che il monte ore complessivo della quota del curricolo a disposizione della scuola (pari a un massimo di 561 ore e un minimo di 330 ore), va redistribuito sulle quattro annualità tenuto conto della progettazione del curricolo d'istituto.
- per gli istituti professionali, la quota di autonomia del 20% del curricolo è da computarsi sulla base sull'orario complessivo del biennio nonché dell'orario complessivo del successivo triennio ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo. In relazione ai singoli insegnamenti, ciascuna disciplina dell'Area di istruzione generale non può essere decurtata, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, per più del 20% rispetto al monte ore previsto dal quadro orario. Per gli insegnamenti dell'Area di indirizzo ciascuna disciplina non può essere decurtata oltre il valore minimo del primo biennio e di ciascun anno del successivo triennio previsto dagli Allegati da 3-A a 3-M al decreto ministeriale 24 maggio 2018 n. 92.
Per l'istruzione liceale, tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio.
L'utilizzo di dette quote di autonomia non deve determinare esuberi di personale. Le variazioni all'unico organico dell'autonomia apportate in ordine alle quote citate sono operabili considerando i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variate tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovranno operare attraverso l'apposita funzione 'rettifica ore residue per flessibilità didattica' le variazioni in parola, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.
L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, è definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l'attribuzione di risorse aggiuntive in base alla L. 145/2018, di attribuire nell'organico dell'autonomia i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, l'organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. Si richiama quanto già indicato con Nota Miur n. 22165 del 19/5/2017, nella fase di determinazione dell'organico da parte degli Uffici scolastici regionali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione scolastica.
I posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti i licei musicali potranno essere acquisiti nell'apposita sezione del SIDI dedicata all'organico di questo indirizzo e costituiranno, ovviamente nel complessivo limite regionale dell'organico dell'autonomia, comunque nuovi posti di organico di dette discipline, pertanto, utilizzabili per le operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo riservate a queste discipline.
Per quanto attiene all'organico del liceo musicale e coreutico - sezione coreutica, gli Uffici scolastici regionali, a seguito dell'attivazione delle classi nel rispetto dei quadri orari indicati nel D.M. 259 del 9/5/2017 e delle Linee guida contenute nel decreto interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, potranno assegnare, su richiesta dei Dirigenti scolastici, risorse aggiuntive per l'attivazione di entrambe le sezioni "Danza classica" e "Danza contemporanea" nelle classi terza, quarta e quinta dei licei coreutici, in considerazione della consistenza numerica delle classi interessate, ricorrendo anche ai posti del potenziamento dell'offerta formativa senza creare esuberi.
Per quanto riguarda l'attivazione di classi prime di liceo musicale e coreutico, si rammenta che, ai sensi della citata nota Prot. n. 100847 del 17 dicembre 2025 "Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.". ".
Ai sensi della medesima nota, per quanto riguarda le sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici, si rappresenta che "Sarà consentita, anche per l'anno scolastico 2026/2027, l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica, salvo diverse determinazioni degli Uffici scolastici regionali.". Si rammenta, al riguardo, che eventuali determinazioni assunte non potranno in alcun modo generare posizioni di esubero.
Le sezioni sperimentali di liceo classico europeo istituite presso le istituzioni convittuali o educandati sono confermate nella loro attuale numerosità. Ulteriori sezioni possono essere attivate con decreto motivato del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale nei limiti dell'organico regionale assegnato, presso le medesime istituzioni ove i percorsi sono già istituiti, ovvero in ulteriori istituzioni educative, esclusivamente in presenza del decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 275/99. Si rammenta, al riguardo, che eventuali determinazioni assunte non potranno in alcun modo generare posizioni di esubero.
Nel caso di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con specifico provvedimento, attese la peculiarità delle sperimentazioni e la curvatura tipica di ciascuna di esse, anche per questo anno, in linea con gli anni precedenti, lo sviluppo dell'organico è affidato alla competenza dei Dirigenti scolastici in raccordo con gli Uffici scolastici territorialmente competenti. Gli Uffici scolastici regionali avranno cura di verificare la corrispondenza tra quanto inserito a sistema e i relativi piani orari contenuti nei decreti autorizzatori.
Per quanto riguarda i percorsi liceali quadriennali autorizzati nell'ambito del Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2025, n. 246, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche indicate nell'Allegato A del D.D.G. n. 96 del 22 gennaio 2026, sono autorizzate alla prosecuzione della sperimentazione del percorso di studi liceale quadriennale nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato.
Le istituzioni scolastiche autorizzate, per l'anno scolastico 2024/2025, all'attivazione dei percorsi relativi alla filiera formativa tecnologico professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023 e dell'Avviso prot. 2608 di pari data, sono autorizzate all'attivazione delle classi prime anche per l'anno scolastico 2026/2027 esclusivamente per i percorsi del medesimo indirizzo, articolazione, opzione già autorizzato purché attivati nell'anno scolastico 2024/2025 e/o nell'anno scolastico 2025/2026.
Le istituzioni scolastiche autorizzate per l'anno scolastico 2025/2026, all'attivazione dei percorsi relativi della filiera formativa tecnologico professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024 e dell'Avviso n. 7 del 3 gennaio 2025, possono attivare i predetti percorsi per l'anno scolastico 2026/2027 esclusivamente con riferimento all'indirizzo, articolazione, opzione autorizzato.
Possono altresì attivare percorsi relativi alla filiera formativa tecnologico-professionale, per l'anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche autorizzate con decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale di pertinenza, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 221 del 14 novembre 2025.Si rammenta che secondo le previsioni della normativa vigente, art. 25 bis, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, come introdotto dall'articolo 1 della legge n. 121 del 2024, l'attivazione dei percorsi quadriennali di filiera avviene ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e comunque, in assenza di esuberi del personale.
Non è ammessa l'attivazione di classi articolate nel caso di percorsi sperimentali e dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale autorizzati per i quali si rende necessario rimodulare il piano di studio rispetto a quello ordinamentale. Nello specifico, non sono ammesse classi articolate per i percorsi quadriennali promossi con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, per i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale ai sensi del Decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, del Decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024 e del decreto ministeriale n. 221 del 14 novembre 2025.
Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del Regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 4, comma 6 del d.lgs. 61/2017 relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica.
Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'anno scolastico 2026/2027 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti citati, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti di istruzione superiore e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla salvaguardia della titolarità nella scuola e in subordine dell'esubero nella provincia. La richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici scolastici regionali, nel limite della dotazione organica dell'autonomia.
- Istruzione secondaria di II grado (percorsi dell'istruzione professionale di cui al decreto legislativo 61/2017)
Per i percorsi di istruzione professionale disciplinati dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 la formazione del monte ore disponibile per la costituzione delle cattedre presenta un percorso in parte diverso dagli altri ordini di scuola.
Il regolamento adottato con decreto Miur n. 92 del 24 maggio 2018 prevede, infatti, che per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P. possano utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale), nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.
Tale quota di autonomia potrà essere però utilizzata tenendo presenti i seguenti vincoli:
- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di esse nei quadri orari;
- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.
Pertanto, relativamente alla maggior parte delle classi di concorso, il sistema informativo elaborerà il numero delle ore complessivamente disponibile nelle classi di istruzione professionale sulla base dei nuovi piani orario di cui al Regolamento sopra citato.
Le istituzioni scolastiche avranno la facoltà, mediante apposita funzione del sistema informativo, di variare in aumento o in diminuzione (in tale ultimo caso nel limite del 20% del monte ore totale calcolato per ciascuna classe di concorso relativamente all'insegnamento correlato); in questa operazione il sistema informativo garantisce che sia rispettato il monte ore complessivo per classe previsto dagli ordinamenti.
Per gli insegnamenti dell'area di indirizzo, per i quali è previsto un range di variazione (min/max) nei quadri orari, il sistema informativo "caricherà" il monte orario minimo, lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di distribuire i residui sulle altre classi di concorso e pertanto sugli altri insegnamenti.
Come già precisato negli anni precedenti, per due aree (la disciplina Scienze integrate e l'area laboratoriale con compresenze di 6 ore) il sistema informativo non sviluppa un monte ore per ciascuna classe di concorso, lasciando alle istituzioni scolastiche l'autonomia di inserire le classi di concorso opzionabili e il relativo fabbisogno in ore complessive, fatto salvo il limite del quadro orario generale.
Per quanto concerne le compresenze, il sistema consentirà l'acquisizione delle ore su una o parte delle classi di concorso facenti parte delle compresenze previste, senza alcun controllo da parte del sistema (salvo quello finale che prevede l'esatta corrispondenza dei valori rettificati con il monte ore complessivo). Si precisa che, se tra le classi di concorso delle compresenze è prevista una classe di concorso già presente tra quelle dell'area di indirizzo, la classe di concorso in questione compare solo una volta nell'area di indirizzo.
Si ribadisce che le discipline di scienze motorie e religione cattolica non sono variabili a sistema.
Una volta che ciascuna istituzione scolastica avrà inserito il dato relativo alle due particolari aree sopra menzionate e avrà eventualmente variato il fabbisogno orario delle varie classi di concorso secondo quanto indicato in premessa, il sistema informativo sommerà gli apporti orari così determinati a quelli delle altre classi di istruzione professionale del vecchio ordinamento, nonché, ove si tratti di istituti di istruzione superiore, anche a quelli degli altri ordini di scuola. Il totale complessivo delle ore così definito verrà diviso per 18 ai fini della determinazione delle cattedre ed eventuali spezzoni.
Relativamente alla costituzione delle cattedre, come previsto dall'art.9, comma 4, del D.lgs. 61/2017, i Dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali verificano che il percorso proposto non determini situazioni di esubero.
- Istruzione secondaria di II grado (classi prime degli istituti tecnici di cui al DM 29/2026)
Con il decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29 entrano in vigore, dall'anno scolastico 2026/2027 e limitatamente alle classi prime, i nuovi ordinamenti dell'istruzione tecnica adottati in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 144/2022.
La struttura organizzativa e didattica dei nuovi percorsi richiede una modalità operativa per la formazione delle classi diversa rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
L'allegato 2-ter del DL 144/2022 e i quadri orari allegati al DM 29/2026 richiedono infatti alle scuole di completare il curricolo nazionale utilizzando, all'interno dell'Area di indirizzo flessibile, una quota oraria lasciata a disposizione della scuola per corrispondere alle esigenze formative del territorio.
Tale quota oraria può essere impiegata per potenziare le discipline già facenti parte del curricolo nazionale e/o per introdurre nuove discipline tenuto conto, in ogni caso, che nella fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti, la predetta quota dovrà rendersi funzionale prioritariamente alla salvaguardia della titolarità dei docenti eventualmente perdenti posto a seguito della nuova struttura dei quadri orari. A tal proposito, si fa riferimento alle indicazioni operative fornite con la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1397/2026 già citata.
Al fine di consentire la progressiva applicazione del DM n. 29 del 2026, in coerenza con la citata nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1397 del 19 marzo 2026, gli Uffici scolastici regionali in stretto raccordo con i Dirigenti scolastici interessati e nel limite della dotazione organica assegnata, porranno specifica attenzione allo sviluppo dell'organico e alla formazione delle cattedre in relazione alla variazione dei quadri orari e all'introduzione dei nuovi insegnamenti nelle classi prime, in modo da salvaguardare la titolarità nell'organico dell'autonomia. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, in corso di approvazione, ai sensi della quale: "all'allegato 2- ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, dopo la lettera b) è inserito il seguente capoverso: "Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche è utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarietà nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero.".
Pertanto, nei casi residui in cui non sia possibile formare le cattedre per complessive 18 ore settimanali, anche utilizzando tutti i contributi orari e ricorrendo a una diversa organizzazione modulare, le stesse potranno essere eccezionalmente costituite con un orario inferiore e, comunque, non al di sotto delle 15 ore settimanali. In tali casi, l'orario necessario per completare le cattedre dovrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Fermo restando quanto sopra, si richiama l'attenzione sugli aspetti innovativi dei nuovi curricoli di istruzione tecnica e, in particolare, sull'ambito Elementi di base dell'indirizzo le cui discipline concorrono all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Nel solo caso dell'indirizzo Trasporti e Logistica, data la specificità e diversa caratterizzazione delle articolazioni in cui si sviluppa l'indirizzo, la disciplina "Scienze e tecnologie dei trasporti" potrà essere assegnata fino ad un massimo di due classi di concorso per ciascun percorso e sviluppata in insegnamenti diversi, con valutazione distinta, tra quelli caratterizzanti le articolazioni del successivo triennio e tenuto conto dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
- Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Per quanto attiene ai raccordi con il sistema IeFP e la sussidiarietà, si richiama quanto previsto nel decreto Miur 17 maggio 2018 Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
I percorsi triennali e quadriennali di IeFP per il conseguimento di una delle qualifiche o dei diplomi professionali sono previsti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019 recepito con decreto interministeriale Ministero dell'istruzione e Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 56 del 7 luglio 2020.
Tali percorsi possono essere realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo i criteri e le modalità definiti con il decreto 17 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, ferma restando la competenza delle Regioni e l'accreditamento dei suddetti istituti nell'ambito della programmazione regionale.
Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall' applicazione del criterio prima descritto.
L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.
L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
- Istruzione degli adulti
Ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo dPR, tenuto conto dei Quadri orari di cui agli allegati A.3 e B.2 delle Linee guida adottate con il D.I. 12 marzo 2015; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo dPR, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, del medesimo dPR.
Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro, siglati il 10 novembre 2010 e il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell'Interno, e ai compiti attribuiti alle Commissioni, di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.
Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi "diurni", non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie saranno utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l'attivazione nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle misure di sistema di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 263/12, come richiamate dalla nota DGOSV prot.n. 7755 del 3 maggio 2019, e dei percorsi di cui all'art. 4, comma 7, del citato D.P.R 263/12.
Nell'ambito dell'utilizzo delle eventuali economie, afferenti ai percorsi di primo e secondo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, è, altresì, consentita l'attivazione dei Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta (PdGC), progettati ai sensi delle Linee guida per la realizzazione dei Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta, emanate con Nota prot. n. 25084 del 5 ottobre 2022. Gli eventuali iscritti e frequentanti detti percorsi non concorrono alla determinazione della dotazione organica, sia con riferimento ai percorsi realizzati nei Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti, sia a quelli attivati presso le istituzioni scolastiche di secondo grado, sede dei percorsi di secondo livello.
A tal proposito, è opportuno precisare, inoltre, che, sulla base dei criteri indicati nell'art. 9 del DPR 263/2012, la dotazione organica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in relazione ai percorsi di istruzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del citato DPR, è definita, in relazione all'assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del Centro al competente Ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati.
Analogamente, la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del DPR 263/12, per i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è definita sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente Ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
I percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, come disposto dalla nota DGPER n. 19400 del 3 luglio 2015 e ribadito con nota DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019. Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, e in particolare l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico- organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane da realizzare attraverso le "aggregazioni di studenti" disposte con il D.I. 12 marzo 2015 (paragrafo 4.3 delle Linee guida pag. 29).
Il personale che dovesse nell'arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.
Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena
Negli istituti di prevenzione e pena il numero dei docenti è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado, sia per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, sia per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti nell'ambito del rispettivo organico dell'autonomia, raccordandosi con l'Istituto di prevenzione e di pena.
Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quello di favorire l'esercizio del diritto allo studio e il reinserimento positivo nella vita sociale del detenuto, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e pena le modalità di erogazione dei corsi stessi, assicurando, in ogni caso, l'attivazione, nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia, di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione e pena.
Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa rinnovato il 27 novembre 2023 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della Giustizia all'applicazione delle "misure di sistema" finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al D.I. 12 marzo 2015 (LG, 3.6), nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle specifiche dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.
- Posti di sostegno
Si premette che, in applicazione dell'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la dotazione organica dei posti di sostegno è stata incrementata in misura pari a n. 134 unità. Eventuali esigenze di compensazione fra gradi, inclusa la scuola dell'infanzia, dovranno limitarsi allo stretto indispensabile (ad esempio al fine di evitare il generarsi di posizioni di esubero), scongiurando rimodulazioni che comportino variazioni in aumento dei contingenti previsionali assegnati alla scuola secondaria in primis alla scuola secondaria di secondo grado e poi anche alla scuola secondaria di primo grado, ciò in considerazione del rispetto dei limiti finanziari definiti per l'incremento delle posizioni dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
Gli Uffici in indirizzo in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni con disabilità, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, sempre tenendo conto della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del dPR 81/2009. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal dPR 81/2009, art. 5, commi 2 e 3.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di garantire il costante e tempestivo aggiornamento del sistema informativo anche con riferimento ai contingenti dei posti in deroga disposti a mezzo dei decreti autorizzativi.
- Scuole presso gli Ospedali
Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli ospedali che costituiscono sezioni separate rispetto alle sedi di organico dell'autonomia che le comprendono.
- Scuole con insegnamento in lingua slovena
L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo, secondo l'obiettivo del contingente indicato
- Istituzioni educative
Le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/09. In base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012. Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno prestare la massima attenzione al rispetto dei criteri stabiliti per istituire posti del personale educativo, poiché, a fronte dei dati comunicati da tutti gli Uffici scolastici regionali, una volta verificata la numerosità della popolazione scolastica iscritta e la corrispondente dotazione organica - in ragione dei parametri fissati dal richiamato dPR n. 81/2009 - questa Direzione potrà confermare i posti inseriti solo entro il limite della consistenza dell'organico dell'anno scolastico 2011/12, pari a 2.298 posti.
- Organico triennale dell'autonomia
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, lo schema di decreto in argomento contiene anche una previsione dell'organico dell'autonomia nonché dei posti assegnati per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029. Tale previsione, che ha una valenza meramente programmatoria e non vincolante, mantiene i contenuti per "macro dati" come già definiti nell'ambito dei precedenti decreti di definizione triennale dell'organico dell'autonomia.
Si prega di dare la massima diffusione della presente presso i Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale e presso i Dirigenti scolastici.