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Legge 20.04.2026, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (G.U. 20.04.2026, n. 91)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «dei traguardi e» è inserita la seguente: «degli», le parole: «sul sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema», le parole: «sull'effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'effettiva», le parole: «dell'obiettivo PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo del PNRR» e la parola: «sostituivi» è sostituita dalla seguente: «sostitutivi»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data»;

al comma 2, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR» e le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «, fino»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «mediante stipula» sono sostituite dalle seguenti: «mediante la stipulazione»;

al comma 4, le parole: «si provvede con le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione). - 1. In considerazione delle esigenze di monitoraggio e di coordinamento delle misure di semplificazione connesse all'attuazione del PNRR, all'articolo 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) formula osservazioni e proposte in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative;

c-ter) elabora una relazione annuale sui processi di semplificazione normativa e amministrativa"».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al terzo periodo, le parole: «o applicazione di altro analogo istituto» sono sostituite dalle seguenti: «o di applicazione di altro analogo istituto,», le parole: «e relativi» sono sostituite dalla seguente: «, relativi», le parole: «salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare» sono sostituite dalle seguenti: «salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare alle amministrazioni di provenienza» e le parole: «, della richiesta di revoca di detti provvedimenti» sono soppresse;

al quarto periodo, le parole: «periodo, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «periodo nonché» e dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2029";

b) al quinto periodo, le parole: "non eccedente il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "non eccedente il 31 dicembre 2029";

c) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "La durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 è rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli stessi".

1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione, l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attività istituzionali.

1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "un anno" sono inserite le seguenti: ", sono rinnovabili" e le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti da regioni, città metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2027» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «categoria A, del» sono sostituite dalle seguenti: «categoria A del» e le parole: «ad esso assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «a essa assegnato»;

al terzo periodo, dopo la parola: «maturata» sono inserite le seguenti: «, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,» e le parole: «titolari di misure» sono sostituite dalle seguenti: «titolari dell'attuazione di misure»;

al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2026 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026,», dopo le parole: «di 2.468.636» è inserita la seguente: «euro», le parole: «per spese di funzionamento ed» sono sostituite dalle seguenti: «euro per spese di funzionamento, e di» e dopo le parole: «euro 2.266.657» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: «annui decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

alla lettera b), alinea, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 8» e dopo le parole: «dell'articolo 17-sexies» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al terzo periodo, le parole: «Agli oneri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo» e dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «comma, si» sono sostituite dalle seguenti: «comma si»;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «, le convenzioni e i contratti quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e le convenzioni quadro», le parole: «avente ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto» e le parole: «servizi applicativi in ottica cloud e» sono sostituite dalle seguenti: «servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di sicurezza da remoto nonché»;

al secondo periodo, le parole da: «la proroga non può eccedere» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento è autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro o convenzioni quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato già disposto da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro e delle convenzioni quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza»;

al comma 11:

al primo periodo, dopo le parole: «27 novembre 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «, di convenzioni e di contratti quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e di convenzioni quadro»;

al secondo periodo, le parole: «comma, si» sono sostituite dalle seguenti: «comma si»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie di merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni di personale, una o più unità di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito presentino disponibilità, previo assenso dell'amministrazione di destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;

al comma 12:

all'alinea:

al primo periodo, le parole: «4 marzo 2025, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo 2025, n. 25»;

al secondo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;

alla lettera a), dopo le parole: «a euro 3.300.000» è inserita la seguente: «annui», dopo le parole: «di cui euro 1.050.000» è inserita la seguente: «annui» e le parole: «e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 2.250.000 annui»;

alla lettera b), dopo le parole: «dall'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), le parole: «e delle finanze, per» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze per»;

al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «delle risorse» sono soppresse;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria nonché del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i contratti dei dirigenti di livello generale preposti all'attuazione delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche in deroga ai limiti di età per il collocamento a riposo»;

al comma 18:

al primo periodo, dopo le parole: «4 settembre 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «comma 6 del medesimo articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma 6 dell'articolo 19»;

al terzo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026» e le parole: «per far fronte ad esigenze indifferibili,» sono soppresse;

al comma 19, dopo le parole: «degli obiettivi» è inserita la seguente: «del»;

al comma 20:

all'alinea, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla data del 1° marzo 2026»;

alla lettera c), la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;

al comma 21:

al primo periodo, dopo le parole: «L'inquadramento» sono inserite le seguenti: «del personale assunto ai sensi del comma 19»;

al terzo periodo, le parole: «già previste a normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili a legislazione vigente»;

dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

«21-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti e delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non può, comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci unità di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo periodo può prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di supporto informatico, di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa.

21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "ottanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "novanta unità". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 8:

1) al primo periodo, dopo le parole: "in materia di VIA" sono inserite le seguenti: "e di provvedimento autorizzatorio unico regionale";

2) al terzo periodo, le parole: "articoli 19 e 27-bis" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 19, 25 e 27-bis";

b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".

21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6 "Salute" e alla riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nonché di garantire la continuità dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalità:

a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purché reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorché non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma 21-septies è finalizzato alla verifica della coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies sono attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.

21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

alla rubrica, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «con gli obiettivi della citata misura PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con le finalità del citato obiettivo del PNRR»;

al comma 2, le parole: «rendicontazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «di rendicontazione e di controllo»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, le parole: "fino a 5.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 10.000 abitanti"»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «funzioni locali» sono inserite le seguenti: «- triennio 2019-2021» e dopo le parole: «16 luglio 2024,» sono inserite le seguenti: «di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025,»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 6 del medesimo articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma 6 dell'articolo 19»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 6, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale può prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1»;

al comma 7, le parole: «per le esigenze indifferibili» sono soppresse;

al comma 8, terzo periodo, le parole: «prevista dalla Convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'accordo quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento di collaborazione istituzionale,», le parole: «delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze,» e le parole: «dell'assenza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando l'assenza»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti";

b) le parole: "dell'esercizio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio 2025";

c) dopo le parole: "rimborso prestiti," sono inserite le seguenti: "e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,".

9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "alla durata di attuazione" sono inserite le seguenti: ", monitoraggio, rendicontazione e controllo" e le parole: "il 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2026"».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «la tempistica indicata» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi indicati»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con finalità liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per ritardo già maturate alla data della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei crediti già maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.

1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di impossibilità, tramite la procedura di cui all'articolo 76 del medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. Non è opponibile all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa»;

al comma 2, le parole: «al fine accelerare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di accelerare» e le parole: «individuale, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «individuale nonché»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale medico nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore".

4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore". 4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: "non oltre la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62"»;

al comma 6, primo periodo, la parola: «obbiettivo» è sostituita dalla seguente: «obiettivo»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «euro per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;

al secondo periodo, la parola: «oneri» è sostituita dalle seguenti: «effetti finanziari» e dopo la parola: «indebitamento» è inserita la seguente: «netto,»;

al comma 9, le parole: «di assicurarne la loro realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assicurarne la realizzazione».

Nella sezione I del capo II del titolo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici). - 1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalità previste dal comma 2.

2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 è attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6 "Salute", Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Intervento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e telemedicina", Sub-investimento 1.2.3 "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici", del PNRR.

3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso c), la parola: «europea.» è sostituita dalla seguente: «europea;»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 2, lettera d), le parole: "modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter" sono sostituite dalle seguenti: "modalità telematica di cui al comma 6"»;

al numero 2), le parole: «e di tutela del patrimonio culturale.» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica»;

al numero 3), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: «determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi» sono inserite le seguenti: «sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, le parole: "nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero" sono soppresse»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato"»;

alla lettera d), numero 2.2), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «indicato nell'istanza» sono aggiunte le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, la parola: "successivamente" è soppressa;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 9, dopo le parole: "ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies" sono inserite le seguenti: "e dei termini pari o inferiori a trenta giorni";

b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: "ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies" sono inserite le seguenti: "e dei termini pari o inferiori a trenta giorni".

1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo testo unico nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica";

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché dai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga è effettuata con la metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4 centimetri e profondità da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede senza necessità di procedere a scarifica e ripristino";

c) al comma 5, le parole: "Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259"»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «criteri previsti dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al secondo periodo, le parole: «corredata da» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di»;

al terzo periodo, le parole: «la trasmette immediatamente» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette immediatamente la SCIA».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale). - 1. In attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12, del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilità delle banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nonché per garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo è alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali, riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale. Resta escluso, ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacità di contrasto dell'evasione nonché alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali.

3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 2».

All'articolo 6:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di euro 400.000 per l'anno 2028 in favore del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

al comma 4, lettere a) e b), le parole: «capo terzo» sono sostituite dalle seguenti: «capo III»;

al comma 6, le parole: «capo terzo» sono sostituite dalle seguenti: «capo III».

All'articolo 7:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «nei territori» sono sostituite dalle seguenti: «ai territori»;

al secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento»;

al comma 3:

alla lettera a), numero 2.3), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti», le parole: «o equipollenti, affini» sono sostituite dalle seguenti: «, equipollenti o affini», le parole: «nella patologia» sono sostituite dalle seguenti: «nella disciplina attinente alla patologia» e le parole: «e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità» sono sostituite dalle seguenti: «. Il medico di cui al quarto periodo può partecipare ai lavori dell'unità»;

alla lettera b), numero 1), le parole da: «istanza per l'elaborazione» a: «da parte dell'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato della condizione di disabilità agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita»;

al comma 4, capoverso 214:

al primo periodo, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 210»;

al secondo periodo, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e dopo le parole: «28 agosto 1997» sono inserite le seguenti: «, n. 281,»;

al quarto periodo, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di»;

al comma 8, capoverso 5-bis, dopo le parole: «di azione triennale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5, lettera b),»;

al comma 9:

alla lettera a), le parole: «della forze armate, delle forze di polizia e del corpo» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo»;

alla lettera b), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine,».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico). - 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, le parole: "di cittadinanza, residenza e soggiorno" sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: "titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente," sono soppresse;

3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente";

4) la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per l'anno 2030, 33,5 milioni di euro per l'anno 2031, 34,2 milioni di euro per l'anno 2032, 34,8 milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

All'articolo 8:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: "del medesimo soggetto," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera n),".

3-ter. All'articolo 72, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: "del medesimo soggetto," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera o),"».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, primo periodo, le parole: «territoriale, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «territoriale nonché», le parole: «, è soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti», le parole: «delle dogane e dei monopoli» sono soppresse e dopo le parole: «competente per territorio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 10:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «le provincie» sono sostituite dalle seguenti: «delle province»;

al secondo periodo, le parole: «le provincie» sono sostituite dalle seguenti: «le province»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle università e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso Art. 3-ter:

al comma 2:

all'alinea, la parola: «allineati» è sostituita dalla seguente: «aggiornati»;

alla lettera a), le parole: «Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID» sono sostituite dalle seguenti: «sistema della carta di identità elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)»;

al comma 3:

all'alinea, la parola: «ANPR» è sostituita dalle seguenti:

«l'ANPR» e la parola: «allineata» è sostituita dalla seguente: «aggiornata»;

alla lettera i), le parole: «del sistema di gestione deleghe» sono sostituite dalle seguenti: «della piattaforma per la gestione delle deleghe»;

al comma 4, le parole: «digitale, il» sono sostituite dalle seguenti: «digitale e con il» e le parole: «ulteriori informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni ulteriori»;

al comma 5:

al primo periodo, la parola: «allineati» è sostituita dalla seguente: «aggiornati»;

al secondo e al terzo periodo, la parola: «allineamento» è sostituita dalla seguente: «aggiornamento»;

al comma 8, le parole: «la medesima piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»;

al comma 9, le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

al comma 11, le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR», le parole: «dell'infrastruttura» sono sostituite dalle seguenti: «della sezione» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 12, le parole: «la sezione in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «i dati nella sezione dell'ANPR»;

al comma 13:

al primo periodo, le parole: «fino ad un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima»;

al secondo periodo, dopo le parole: «allegato C al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

alla lettera b):

al numero 3), dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «della»;

al numero 4), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «all'Indice di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Indice di cui al comma 1»;

al numero 5), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'Indice» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1»;

alla lettera c), numero 1), capoverso 2-quater, primo periodo, le parole: «la circolarità» sono sostituite dalle seguenti: «lo scambio»;

alla lettera d), numero 2), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR», le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e le parole: «da AgID» sono sostituite dalle seguenti: «dall'AgID»;

alla lettera e):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella sezione II del capo V,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

al capoverso Art. 62-sexies:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «registri e archivi» sono sostituite dalle seguenti: «i registri e gli archivi», le parole: «inclusi quelli del» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli previsti dal» e le parole: «al decreto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui al decreto»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «Uffici» è sostituita dalla seguente: «uffici»;

al secondo periodo, le parole: «basi dati» sono sostituite dalle seguenti: «basi di dati»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «codice della navigazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «ANGEMAR» è sostituita dalle seguenti: «l'ANGEMAR» e le parole: «da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati»;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi"»;

al comma 3, alinea:

al primo periodo, le parole: «Dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni»;

al terzo periodo, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a», le parole: «per l'anno 2026, in» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, a» e le parole: «per l'anno 2027 e in» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027 e a».

All'articolo 12:

al comma 3, le parole: «dell'attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività produttive»;

al comma 4, le parole: «dell'attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività produttive»;

al comma 5, capoverso 7, secondo periodo, le parole da: «Su proposta» fino a: «Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)», le parole: «alle Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e dopo la parola: «competenti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

0b) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi";

0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri:

a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso inutilmente tale termine, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti;

b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente proprietario della strada può concordare con l'operatore di rete accorgimenti in merito alla collocazione dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultralarga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori"»;

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «ovvero linee di telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con linee di telecomunicazione»;

al numero 2), le parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con linee di telecomunicazione»;

alla lettera b), dopo le parole: «n. 249.» è aggiunto il seguente periodo: «Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni"»;

alla lettera a), dopo le parole: «comma 8-septies» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla disciplina urbanistica»;

alla lettera c), dopo le parole: «comma 13» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «delle modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «di modifiche»;

alla lettera d), numero 2), le parole: «interventi, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «interventi nonché»;

al comma 3, dopo le parole: «5 settembre 1994» sono inserite le seguenti: «, recante l'elenco delle industrie insalubri», le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 129» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220» e le parole: «disciplina, le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina le imprese».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) per i piatti in plastica:

1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;

2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;

3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;

b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;

c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;

d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti».

All'articolo 15:

al comma 1, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: "i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio"»;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "Dipartimento delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento della giustizia tributaria"»;

al comma 3:

alla lettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: "i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio"»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2"»;

al comma 5, lettera b), dopo le parole: «al secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «le parole: "ad apposito capitolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad appositi capitoli" e»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, rispettivamente, della Lombardia, del Lazio e della Campania. A ciascuna direzione territoriale, articolata in due uffici dirigenziali non generali, è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento complessivo della dotazione organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di esse è assegnato un contingente di venti unità di personale amministrativo, di cui dodici unità dell'area dei funzionari e otto unità dell'area degli assistenti, tratto dalle unità presenti presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano:

a) la vigilanza sulla qualità e sull'efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di segnalarne risultanze e criticità al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarietà, funzionali al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale;

b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di formulare proposte di soluzione al Dipartimento della giustizia tributaria;

c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dei medesimi uffici;

d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità;

e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attività e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria;

f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario dei beni mobili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari;

h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria;

l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter, nell'ambito delle rispettive direzioni territoriali, oltre alle attività e alle funzioni ivi indicate, assicurano:

a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso;

b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) la gestione delle relazioni sindacali.

6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al primo ufficio dirigenziale non generale presente in ciascuna delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis sono attribuite le attività e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e), nonché quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c); al secondo ufficio sono attribuite le attività e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonché quelle indicate al comma 6-quater, lettera b).

6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario.

6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies».

All'articolo 17:

al comma 1, lettera c):

all'alinea, la parola: «inseriti» è sostituita dalla seguente: «aggiunti»;

al capoverso 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al capoverso 12-quater, terzo periodo, dopo le parole: «n. 147» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «n. 26» sono sostituite dalle seguenti: «n. 26"»;

al comma 6:

alla lettera b), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «comma 2» e dopo le parole: «n. 71» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «31 dicembre 2029.".» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029";»;

alla lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «comma 68» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «n. 101.".» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101";»;

alla lettera d), capoverso 1-bis, le parole: «All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

Nella sezione III del capo II del titolo I, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello). - 1. Fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera b):

al numero 1), capoverso a), dopo le parole: «comma 8» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al numero 2), le parole: «tre regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre regioni,»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29";

b) al comma 3-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: "il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti" sono inserite le seguenti: "facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando" e le parole: "nell'ambito di tali concorsi" sono sostituite dalle seguenti: "nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco".

3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2024/2025";

b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, dopo la lettera b) è inserito il seguente capoverso:

"Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche è utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarietà nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero".

3-bis. Al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: "da soggetti pubblici e privati" sono aggiunte le seguenti: "nonché di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori è consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attività rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2"»;

al comma 4:

al quarto periodo, le parole: «e al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e nel regolamento» e le parole: «di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «recante revisione»;

al quinto periodo, dopo le parole: «n. 211» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «personale ATA» sono sostituite dalle seguenti: «personale amministrativo, tecnico e ausiliario»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027»;

al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «semiesonero» sono inserite le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027,», le parole: «, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027,» sono soppresse e le parole: «delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica,»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «2026-2027» sono sostituite dalle seguenti: «2026/2027»;

alla lettera c), le parole: «e a euro» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a euro»;

al comma 3, lettera a), le parole: «si intendono estese» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

al comma 5:

alla lettera a), dopo le parole: «del PNRR» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «e per le annualità successive» sono soppresse.

All'articolo 20:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

al secondo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni».

All'articolo 21:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «categorie particolari di dati» è inserita la seguente: «personali» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003»;

al comma 4, capoverso 2-bis, dopo le parole: «comma 3, lettera a)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di spesa di cui al secondo periodo non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR".

4-ter. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è abrogato»;

al comma 5:

alla lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «autonomia universitaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: «lettera o-bis)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «sedi di facoltà, di dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «sedi di facoltà e di dipartimenti»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento degli Investimenti 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale" della Componente 1 della Missione 4 del PNRR nonché dell'Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" della Componente 2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede:

a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Nella sezione V del capo II del titolo I, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis (Disposizioni urgenti per i progetti del PNRR degli enti pubblici di ricerca). - 1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

All'articolo 22:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 7:

all'alinea, le parole: «decreto-legge del 6 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e la parola: «, contenente» è sostituita dalle seguenti: «e contiene»;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: «in ottemperanza di» sono sostituite dalle seguenti: «in ottemperanza a»;

al numero 6), le parole: «agli obbiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli obiettivi»;

al numero 2), le parole: «decreto-legge del 6 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e dopo le parole: «direttiva 2012/34/UE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012»;

alla lettera b):

al numero 1.1), le parole: «comma 7,"» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, e per definire"», le parole: «e sono redatti in linea» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti in coerenza» e dopo le parole: «del 21 novembre 2012,» sono inserite le seguenti: «e definiscono»;

al numero 1.2), le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «é inserito il seguente» e le parole: «e gli indicatori di performance,» sono sostituite dalle seguenti: «, e gli indicatori di performance»;

al numero 3.2), le parole: «in linea» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza»;

al numero 4):

al capoverso 5-bis, le parole: «e i traguardi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei traguardi»;

al capoverso 5-ter, le parole: «e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le penalità da applicare a carico del gestore in caso di mancato conseguimento»;

al capoverso 5-quater, le parole: «corredati dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredati della» e le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito»;

al comma 3:

alla lettera a), numero 2), capoverso 1-bis:

al secondo periodo, le parole: «sull'adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di un adeguato»;

al terzo periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito»;

al sesto periodo, le parole: «All'attuazione del presente comma si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili»;

alla lettera b):

al capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo le parole: «Ai servizi» è inserita la seguente: «ferroviari»;

al capoverso Art. 9-ter, comma 1, alinea, le parole: «economico finanziario» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziario» e dopo le parole: «infrastrutturali e nei trasporti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «e le autorità» sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «obiettivo PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivo del PNRR» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

al terzo periodo, le parole: «a prima domanda» sono sostituite dalle seguenti: «a prima richiesta»;

al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater:

al primo periodo, le parole: «interventi di infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «interventi relativi a infrastrutture» e le parole: «società RFI» sono sostituite dalle seguenti: «società Rete ferroviaria italiana (RFI)»;

al secondo periodo, la parola: «include» è sostituita dalla seguente: «comprende»;

al quarto periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «RFI S.p.A» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea). - 1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 36 del 2023».

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominato»;

al comma 2, lettera b), le parole: «della società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»;

al comma 3, le parole: «eventuali risorse,» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali risorse»;

al comma 4, dopo le parole: «n. 205» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 7, le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla seguente: «PNIISSI»;

al comma 9:

all'alinea, le parole: «la società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»;

alla lettera a), le parole: «corredate dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredate del»;

alla lettera b), la parola: «riconoscibile» è sostituita dalla seguente: «concedibile»;

alla lettera d), le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla seguente: «PNIISSI»;

al comma 10, le parole: «La società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA» e le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla seguente: «PNIISSI»;

al comma 11, le parole: «della società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»;

al comma 13, le parole: «Sono fatte salve» sono sostituite dalle seguenti: «Sono fatti salvi».

All'articolo 25:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;

al comma 3, le parole: «all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 129 del regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024» e le parole: «risorse PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del PNRR»;

al comma 5, le parole: «dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «della misura» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agevolazione», dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento», le parole: «di parte corrente,» sono sostituite dalle seguenti: «di parte corrente» e dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-sexies, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, le parole: 'per il 2025 e di 4 milioni di euro per il 2026' sono sostituite dalle seguenti: 'per ciascuno degli anni 2025 e 2026'";

b) il comma 19-septies è abrogato.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in favore dell'investitore dell'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020 anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purché entro il 31 maggio 2026. Per gli investimenti di cui al primo periodo, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 5 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, nell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo, in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare, previsto dalla lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, è indicato l'ammontare dell'investimento realizzato.

5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale "de minimis" di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresì comunicazione all'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020. L'esito negativo dell'accertamento è ostativo al riconoscimento dell'incentivo.

5-sexies. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole da: "a istituire 40 posizioni dell'area" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica"».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), numero 3), la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «o in caso»;

al comma 2, le parole da: «della legge» fino a: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2026" e».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «di biometano,» sono inserite le seguenti: «di impianti» e dopo le parole: «programmi di sovvenzione» sono inserite le seguenti: «nell'ambito del»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «, ai cui oneri» sono sostituite dalle seguenti: «; ai connessi oneri»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» è inserita la seguente: «e» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, il termine di cui al primo periodo è prorogabile di ulteriori sessanta giorni»;

alla rubrica, dopo le parole: «di biometano,» sono inserite le seguenti: «di impianti».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «previa verifica» sono sostituite dalle seguenti: «, previa verifica»;

al comma 2, le parole: «all'articolo 178, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 178 del»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo del presente comma e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimità territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di euro 600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: «nei territori del Mezzogiorno d'Italia» sono inserite le seguenti: «nonché agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici»;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza;

b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona»;

al comma 5, le parole: «la somma di euro 15,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 27,6 milioni»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: "per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1" sono soppresse».

All'articolo 29:

al comma 1, capoverso Art. 19-sexies: al comma 1:

al primo periodo, le parole: «, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono soppresse;

al secondo e al terzo periodo, le parole: «e agli enti» sono soppresse;

al comma 2, primo periodo, le parole: «risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «risultino assicurate l'imparzialità e l'indipendenza»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP»;

i commi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attività, anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 5 provvedono a redigere e a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.

4. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;

b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;

c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;

d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;

e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;

f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;

g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;

h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolare:

a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.

6. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'impossibilità dell'iscrizione, del rinnovo o comunque della permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente.

8. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025»;

i commi 9, 10 e 11 sono soppressi;

dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sostituito dal seguente:

"202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date"»;

alla rubrica, le parole: «nonché di vigilanza sui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «al comma 4, dispone» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dispone»;

alla lettera a), dopo le parole: «23 dicembre 2014, n. 190» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «numeri da 1 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «numeri da 1) a 11)»;

al comma 8, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR» e le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «, fino»;

al comma 11:

alla lettera a), numero 1), la parola: «"Fondo"» è sostituita dalle seguenti: «denominato "Fondo",»;

alla lettera b):

al capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»;

al capoverso 2-ter:

all'alinea, le parole: «al comma 2-bis, sono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2-bis sono»;

alla lettera a), le parole: «i cantieri navali di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,»;

alla lettera b), le parole: «dei medesimi cantieri navali» sono sostituite dalle seguenti: «dei cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle società medesime» e le parole: «ministeriale di cui al comma 2-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»;

al capoverso 2-quater, primo periodo, le parole: «ministeriale di cui al comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»;

al capoverso 2-quinquies, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto», dopo le parole: «terzo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «commi 2-bis e 2-ter» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può destinare una quota della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle società Simest Spa o Finest Spa".

11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Dopo l'allegato 1 è inserito il seguente:

 

«Allegato 1-bis -

(Articolo 16, comma 6-ter)

Tabella - Ambito di competenza delle direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze

».

All'allegato 2, la parola: «COOP.» è sostituita dalla seguente: «COOPERAZIONE».