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Nota M.I.M. 25.09.2025, prot. n. 205851

Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 182 del 25 settembre 2025. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026.

 

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2026 sono riportati nell'allegata tabella.Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2026

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2026 dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

 

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo e A.T.A

Il predetto Decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2026. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sette istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie.

La prima conterrà:

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026 (articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 - Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno, esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, modificato dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell'anno 2025);

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) - opzione donna con requisiti al 31/12/2021 - OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) (opzione donna con requisiti al 31/12/2024).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

 

Presentazione delle Istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

- Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio - ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2025.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2025.

 

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le Autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero dell'istruzione e del merito o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima del 9 gennaio 2026.

 

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di Nuova Passweb si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e comma 3 del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, che proroga per le pubbliche amministrazioni i termini di prescrizione dei crediti contributivi al 31 dicembre 2025. Resta inteso che le scuole, anche per il tramite degli Uffici territoriali, qualora ancora necessario, potranno fruire del supporto formativo per l'utilizzo di Nuova Passweb da parte delle locali sedi INPS.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero dell'istruzione e del merito dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi INPS, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2026, per consentire agli operatori INPS l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 21 aprile 2026 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2026, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'INPS non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 21 aprile 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

 

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

• presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

o Carta d'Identità Elettronica (CIE)

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

• presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

• presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

Applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo e ATA).

Come è noto, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2026 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

 

Considerato che l'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (cd. Legge di bilancio per il 2025) ha abrogato la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con i dipendenti che possano già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato, l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2026 a 67 anni in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996), come previsto dall'articolo 24, comma 4, come modificato dall'art. 1 comma 162 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, e comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha abrogato il comma 5 dall'articolo 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

 

APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2026.

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di APE sociale non trova applicazione l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Con l'occasione, si evidenzia che l'articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2025, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 o che svolgano attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4.

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2026 (cosiddetto 1° scrutinio 2026), potranno - dopo aver ricevuto la comunicazione dall'INPS dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'APE sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

 

Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all'articolo 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o 102 o 103 o in base ai requisiti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51, concernente il "Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR" e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020, che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 settembre 2024 (GU Serie Generale n. 262 del 08/11/2024) è stato sottoscritto il rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che all'articolo 2 dispone espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi INPS di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

 

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.

In particolare, con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS. Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per il TFR.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2026, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

Solo in alcune particolari vicende lavorative che prevedono una continuità di servizio tra un contratto annuale od una supplenza breve e saltuaria con l'assunzione a tempo indeterminato è possibile far decorrere l'UM TFR dalla data iniziale del primo rapporto di lavoro a T.D. continuativo (od inserire un autonomo UM TFR in presenza di causale di cessazione "fine incarico"), sempreché tale periodo non sia stato già comunicato con il flusso "telematico" di cui al paragrafo successivo.

 

La gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e degli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

 

Si sensibilizzano gli Uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

 

Allegato -Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo

Pensione di vecchiaia - Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011

 

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi
D'ufficio
67 anni al 31 agosto 2026
Anzianità contributiva minima di 20 anni
A domanda
67 anni al 31 dicembre 2026

 

Pensione di vecchiaia - Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205* (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

 

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi
A domanda
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2026
Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2026

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

 

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

 

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2026 Requisiti contributivi donne Requisiti contributivi uomini
Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

 

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021 Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021 58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022 Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

 

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023 Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2024 Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2024 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

 

Quote 100 e 102 - articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 Anzianità contributiva minima di 38 anni 62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 Anzianità contributiva minima di 38 anni 64 anni

 

Pensione anticipata flessibile - articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 Anzianità contributiva minima di 41 anni 62 anni

Pensione anticipata flessibile - articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2024 Anzianità contributiva minima di 41 anni 62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997

 

Pensione anticipata flessibile - articolo 14.1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 174, L. 30 dicembre 2024, n. 207

 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2025 Anzianità contributiva minima di 41 anni 62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997

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Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 - sistema di calcolo contributivo - i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'art. 24, commi 6, 7, 7 bis e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207.