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Decreto legge 31.10.2025, n. 159

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (G.U. 31.10.2025, n. 254)

Art. 8 - Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al successivo comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.

2. L'importo annuale della prestazione di cui al comma precedente è pari:

a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

3. L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.

5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;

b) le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.

8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.